Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attivita' di polizia giudiziaria e tributaria
Testo in vigore al
Capo I. Disposizione generale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;.
Visti gli articoli 84 e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro per l'interno e del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la difesa;
Decreta:
Art. 1
1. Nella provincia di Bolzano, in attuazione delle norme contenute nel titolo X dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'uso, su base di parita', da' parte dei cittadini di lingua tedesca, della loro lingua nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attivita', di polizia giudiziaria e tributaria, e' regolato dalle seguenti disposizioni.
Capo II. Procedimenti giurisdizionali
Art. 2
1. I cittadini di lingua tedesca, che in qualsiasi veste abbiano rapporti con gli uffici giudiziari, hanno facolta' di usare la lingua tedesca in tutti gli atti relativi.
2. Gli atti e i documenti comunque notificati a istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca a richiesta del destinatario che deve chiedere la traduzione a mezzo ufficiale giudiziario entro otto giorni dal ricevimento della notifica. La traduzione degli atti e dei documenti e' notificata entro i successivi otto giorni, nei modi e nelle forme prescritte per l'originale. I termini per gli adempimenti di legge decorrono dal giorno della notifica della traduzione. La traduzione e' esente da bollo.
3. Gli atti relativi a processi di competenza delle autorita' giudiziarie aventi sede nella provincia di Bolzano, notificati fuori della Provincia stessa, debbono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, se redatti in lingua tedesca. La traduzione e' esente da bollo.
Art. 3
1. Gli organi degli uffici giudiziari si servono della lingua tedesca nei rapporti con i cittadini di lingua tedesca.
2. Gli atti sono redatti in italiano e tedesco ove non risultino sufficienti elementi in ordine alla lingua presunta delle persone cui gli atti medesimi si riferiscono.
Art. 4
1. I verbali sono redatti in lingua italiana.
2. Le dichiarazioni orali fatte in lingua tedesca sono verbalizzate anche in tale lingua.
3. I verbali sono contestualmente redatti anche in lingua tedesca ove il pubblico ministero o una delle parti ne faccia richiesta.
4. Le dichiarazioni rese nel dibattimento sono tradotte verbalmente in italiano o in tedesco, se uno dei difensori delle parti ne faccia richiesta. Si procede ugualmente, su richiesta di uno dei difensori, alla traduzione in lingua italiana o tedesca del contenuto dei documenti utilizzati nel dibattimento.
Art. 5
1. Nei dibattimenti penali, dopo la lettura da parte del giudice del dispositivo della sentenza, se ne da' immediata lettura anche in lingua tedesca, qualora l'imputato, il responsabile civile o la parte civile siano presenti e si siano serviti della predetta lingua.
Art. 6
1. Su richiesta della parte che nel giudizio abbia fatto uso della lingua tedesca, e' rilasciata gratuitamente, insieme con la copia dell'originale in lingua italiana, traduzione in lingua tedesca delle sentenze sia civili sia penali pronunziate dall'autorita' giudiziaria. La traduzione e' esente da bollo.
2. Gli altri provvedimenti del giudice in materia civile sono tradotti in lingua tedesca, se una parte faccia uso della, lingua stessa.
3. Si osservano le disposizioni dell'art. 7, secondo comma.
Art. 7
1. Se avverso un provvedimento e' proposta impugnativa ad uffici giudiziari aventi sede fuori della provincia di Bolzano, deve farsi la traduzione in lingua italiana di tutti gli atti processuali redatti in lingua tedesca.
2. Alla traduzione procede, eventualmente anche a mezzo di un traduttore, l'ufficio giudiziario prima di tra smettere gli atti. Il cancelliere attesta che la traduzione e' stata fatta dall'ufficio o dal traduttore dell'ufficio.
3. Nei procedimenti dinanzi alla Corte d'appello di Trento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
4. Nello stesso modo si provvede per gli atti compiuti su richiesta di autorita' aventi giurisdizione fuori del territorio della provincia di Bolzano.
Art. 8
1. Negli uffici giudiziari resta fermo l'obbligo dell'uso della lingua italiana per la compilazione delle schede del casellario giudiziale.
2. I certificati penali sono rilasciati con la traduzione in lingua tedesca, su richiesta anche orale dell'interessato.
Art. 9
1. Agli uffici giudiziari deve essere assegnato personale avente adeguata conoscenza, oltre che della lingua italiana anche di quella tedesca, in numero corrispondente alle esigenze determinate dalla applicazione del presente decreto.
2. Fino a quando non possa essere provveduto in conformita' del precedente comma, possono essere nominati, su designazione dei capi dei predetti uffici ed ai sensi delle norme vigenti in materia di incarichi, interpreti a titolo di incarico temporaneo. La nomina deve essere approvata con decreto del primo presidente della Corte di appello.
3. Gli interpreti svolgono le loro funzioni presso gli uffici giudiziari in modo continuativo, per i compiti previsti dal presente decreto. Essi prestano giuramento di adempiere fedelmente le loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario, al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli atti per i quali sono richiesti.
4. Il Ministro di grazia e giustizia determina annualmente il contingente numerico degli interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari. Il compenso ad essi spettante e' stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 10
1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti che si svolgono davanti alle giurisdizioni amministrative.
2. Al servizio di traduzione si provvede con gli interpreti previsti dagli articoli precedenti.
Capo III. Uffici tavolari, uffici di stato civile e atti notarili
Art. 11
1. Negli uffici tavolari le iscrizioni sono eseguite in entrambe le lingue, italiana e tedesca.
2. Gli estratti e i certificati sono rilasciati anche nella lingua tedesca, se l'interessato ne faccia richiesta anche orale.
Art. 12
1. Gli estratti degli atti di stato civile e i relativi certificati sono rilasciati in lingua italiana e in lingua tedesca.