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Sez. 2, Sentenza n. 18096 del 19/12/2002 (Rv. 559312 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Libertà di forma degli atti di parte - Rilievo della formulazione letterale della pretesa - Limiti - Considerazione del contenuto sostanziale effettivo - Necessità.
Stato
decisa il 2002-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559312-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Il principio della libertà di forma degli atti di parte nel processo civile non consente di tenere distinte, ai fini della concreta ricerca delle istanze rivolte al giudice, le diverse parti degli scritti difensivi ed impone l'esame globale di essi, ben potendo essere contenute nella parte espositiva richieste conclusive e, allo stesso modo, argomentazioni difensive tra le conclusioni di detti atti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)