Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali
Testo in vigore al
Art. 12 Aggiudicazione a trattativa privata
1. Per le opere di cui all'articolo 1, l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati puo' essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente, mediante trattativa privata, per il valore non superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente, con la procedura del presente articolo, a condizione che:
1) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto;
2) i lavori del lotto precedente siano ancora in corso;
3) l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita' generale e tecnica per eseguire nuovi lavori.
2. L'appalto e' fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo, il quale va determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi contrattuali. Al prezzo cosi' determinato si applica un miglioramento del ribasso stabilito tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell'aumentata quantita' dei lavori da eseguire, e comunque non inferiore al cinque per cento.
3. Per gli appalti banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la procedura di cui ai commi precedenti e' consentita quando tale possibilita' sia stata indicata nei bandi di gara per l'appalto dei lavori del primo lotto e non sia trascorso un triennio dalla data di aggiudicazione dei lavori del lotto precedente.
Art. 13 Prestazione di garanzie
1. Nei casi in cui, per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato o altri enti pubblici, e' prescritta la prestazione di fidejussione bancaria, sono ammesse anche le polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
Art. 14 Revisione prezzi in caso di anticipazioni
1. Per le opere di cui all'articolo 1, appaltate dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora si faccia luogo a favore delle imprese appaltatrici alle anticipazioni di cui al decreto del Ministro per il tesoro previsto all'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, secondo le integrazioni apportate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, la revisione dei prezzi contrattuali sara' accordata per l'importo eccedente quello anticipato.
2. L'aumento o la diminuzione che da' luogo alla revisione dei prezzi deve superare in ogni caso il cinque per cento dell'importo complessivo dei lavori ovvero, quando si applichi la disposizione di cui al precedente comma, dell'importo dei lavori eccedente quello anticipato.
Art. 15 Esecuzione di opere in pendenza dell'adeguamento finanziario
1. Per le opere di cui all'articolo 1 della presente legge aggiudicate in aumento rispetto all'importo a base d'asta, l'esecuzione puo' essere immediatamente consentita dagli organi competenti entro i limiti di spesa previsti dall'appalto in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.
Art. 16 Proroghe
1. Per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso di opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili.
Art. 17 Collaudi
1. I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 19, primo e secondo comma, di regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133 e dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, sono elevati da 10 a 150 milioni di lire.
Art. 18 Opere di somma urgenza e di bonifica e difesa del suolo
1. Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133 e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 944, e' stabilito in 100 milioni di lire.
2. I limiti di importo progettuale stabiliti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, in lire 25 milioni ed in lire 100 milioni sono elevati rispettivamente a lire 100 milioni ed a lire 200 milioni.
Art. 19 Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo
1. A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori.
Art. 20 Modalita' di pagamento di opere finanziate con mutui
1. I mutui concessi per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.
2. Il rappresentante dell'ente mutuatario e' responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale e' stato concesso il mutuo ed e' stata inoltrata la domanda di somministrazione.
Art. 21 Gare deserte
1. Le norme di cui all'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, come modificato dall'articolo 6 della legge 1 giugno 1971, n. 291, sono estese a tutte le opere di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art. 22 Pagamenti in conto
1. A modifica del primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto e' corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.
Art. 23 Pagamento delle indennita'
1. Il pagamento delle indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza puo' essere autorizzato mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.
2. Un acconto pari all'80 per cento delle indennita' di espropriazione e di occupazione d'urgenza, previste dalla normativa in vigore, anche se determinate a titolo provvisorio deve essere corrisposto, entro 60 giorni dalla immissione nel possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, e' nella loro piena e libera proprieta'.
3. Il destinatario del pagamento provvedera' a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualita' di diretto coltivatore del suolo, oggetto del procedimento espropriativo.
4. Il pagamento, anche a titolo provvisorio, delle indennita' aggiuntive, previste in favore del fittavolo, del mezzadro, del colono o del compartecipante, costretto ad abbandonare il suolo oggetto del procedimento espropriativo, avviene con le modalita' indicate nel secondo comma.
5. Il pagamento delle indennita' aggiuntive e' subordinato ad apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la qualita' di fittavolo, di mezzadro, di colono o di compartecipante relativo al suolo oggetto del procedimento espropriativo.
6. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti rese nei modi previsti dalle vigenti leggi esonerano da ogni responsabilita' i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati, che dispongano il pagamento degli acconti di cui ai precedenti commi.
Art. 24 Controlli della Corte dei conti
1. I decreti di cui all'articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'articolo 1, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo.
2. Gli atti che dispongano l'assunzione di impegno, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'amministrazione oltre trenta giorni dalla data della loro adozione.
3. Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.
Art. 25 Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei dello sviluppo industriale
1. Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.
2. I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data.12
Art. 26 Competenza contrattuale dei dirigenti
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 165, nel testo sostituito con l'articolo 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134, si applica a tutte le amministrazioni dello Stato per gli alti e contratti in esso indicati anche quando la loro approvazione sia di competenza dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
2. Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.
Art. 27 Condizioni di esclusione dagli appalti
1. L'articolo 13 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e' sostituito dal seguente:
"Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, puo' essere escluso dal concorrere ad un appalto ogni concorrente:
a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita', di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattisi di cittadino di altro Stato;
b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;
c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralita' professionale;
d) che nell'esercizio della propria attivita' professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;
e) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione del Paese di residenza;
f) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto.
Il concorrente puo' provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e c) del precedente comma con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato della C.E.E. cui appartiene qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia; di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b), presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa o un documento equivalente in base alla legge dello Stato della C.E.E. qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia. Per quanto riguarda le lettere e) ed f) il concorrente cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno Stato della C.E.E., iscritto all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, puo' provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso o la dichiarazione giurata di cui all'ultimo comma del successivo articolo 15. Il concorrente stabilito in uno Stato della C.E.E. e non iscritto all'albo, puo' provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere e) ed f), presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato membro; se nessun documento o certificato del genere e' rilasciato dallo Stato membro, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non e' prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne".
Art. 28 Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei costruttori
1. L'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come risulta sostituito dall'articolo 15 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e' sostituito dal seguente:
"I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono:
1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di societa' commerciali legalmente costituite purche' appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocita' nei riguardi dei cittadini italiani.
L'iscrizione nell'albo e' consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla C.E.E. non residenti in Italia;
2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21.
Se il direttore tecnico dell'impresa e' persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui al n. 1) e al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi;
3) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;
4) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
5) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attivita' specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;
6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad un'associazione di categoria.
Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4) costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresi' prova sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato straniero o, negli Stati in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne".
Art. 29 Modifica dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584
1. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e' sostituito dal seguente:
"Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare".
Capo II. Disposizioni concernenti l'anas
Art. 30 Lavori di variante e nuovi prezzi
1. La competenza ad approvare le variazioni di cui all'articolo 20, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, spetta al dirigente del compartimento della viabilita' dell'ANAS, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, sempre che non venga superato l'importo contrattuale aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per lavori suppletivi, escluso il compenso revisionale; le variazioni di cui al secondo comma del citato articolo 20 sono approvate dallo stesso dirigente, purche' la spesa di esse non superi la somma impegnata per gli imprevisti, che non puo' in ogni caso eccedere il quinto del prezzo dell'appalto, e purche' le variazioni siano contenute entro un quinto di ciascuna categoria di lavoro, fatta eccezione per le opere di fondazione.
2. La competenza ad approvare i nuovi prezzi di cui all'articolo 22 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e' attribuita al dirigente del compartimento della viabilita', sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, purche' i nuovi prezzi non comportino aumento del costo dell'opera.
Art. 31 Assegnazione delle attribuzioni di ingegnere capo ai dirigenti tecnici dell'ANAS
1. Ai funzionari della carriera direttiva tecnica presso i compartimenti della viabilita' dell'ANAS con qualifica non inferiore ad ingegnere capo aggiunto o ad esaurimento, possono essere assegnate, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento, le attribuzioni di ingegnere capo previste dal regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, fatta eccezione per la stipula dei contratti relativi a lavori e somministrazioni da eseguirsi in economia.
2. Le stesse attribuzioni competono ai funzionari direttivi preposti agli uffici speciali istituiti ai sensi della legge 7 febbraio 1961, n. 59.
3. Al dirigente del compartimento, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vengono assegnate le attribuzioni previste per l'ispettore del compartimento nella direzione, contabilita' e collaudo dei lavori di cui al regolamento approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
4. I dirigenti tecnici degli ispettorati presso la direzione generale dell'ANAS mantengono le funzioni ispettive sui compartimenti dipendenti oltre alle incombenze loro derivanti dall'attivita' espletata nell'ambito della direzione centrale e da quelle contemplate nei precedenti articoli.
5. Le funzioni di cui al primo comma vengono attribuite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'ANAS.
Art. 32 Lavori e forniture in economia
1. Per l'esecuzione di lavori in economia, di importo fino a L. 50.000.000, puo' procedersi mediante lettera di impegno e pagamento su fattura, previa redazione di certificato di regolare esecuzione.