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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21703 del 19/09/2017 (Rv. 645748 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Individuazione ai sensi dell'art. 3 della l. n. 443 del 1985 - Apporto personale dei soci - Prevalenza rispetto al capitale - Necessità - Composizione dei ricavi e relazione con i costi - Rilevanza - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645748-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE

In sede di valutazione circa il carattere artigiano di un'impresa, agli effetti del riconoscimento del privilegio di cui al testo previgente dell'art. 2751 bis, n. 5, c. c., allorchè i valori numerici del capitale risultino esuberanti rispetto al fattore lavoro, il giudice di merito può assegnare la prevalenza al lavoro solo quando la particolare qualificazione dell'attività professionale dell'imprenditore assuma un significato tale da risultare il connotato dell'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2223, Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 5, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)