Sez. U, Sentenza n. 71 del 23/02/2001 (Rv. 544082 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE | Valutazione d'impatto ambientale ex legge n. 349/1986 - Regime transitorio - Inapplicabilità alle opere già approvate in base alla disciplina previgente - Fattispecie in tema di dighe finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE
Ai sensi del D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377, adottato in base all'art. 6 della legge n. 349 del 1986, sulla domanda di derivazione d'acqua non può essere preso un provvedimento di concessione, se prima non siasi svolto il procedimento di valutazione d'impatto ambientale, che ha ad oggetto i progetti di massima delle opere, che devono accompagnare la domanda di concessione; in base alla disciplina transitoria, di cui all'art. 7 Reg., è esclusa la valutazione di impatto ambientale per le opere per le quali è già intervenuta l'approvazione in conformità delle disposizioni previgenti; pertanto, poiché, per le dighe destinate ad essere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno, l'approvazione del progetto di massima dell'opera da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del consiglio d'amministrazione della Cassa costituiva l'approvazione in base alle disposizioni previgenti (artt. 135 e 137 del T.U. n. 218 del 1978), deve escludersi, ai sensi dell'art. 7 cit., che sia necessaria una nuova approvazione dello stesso progetto sulla base della disciplina d'impatto ambientale a regime.
Riferimenti normativi: Testo Unico 11/12/1933 num. 1775 art. 201 CORTE COST., Legge 08/07/1986 num. 349 art. 6 CORTE COST., DPCM 10/08/1988 art. 7, Testo Unico 06/03/1978 num. 218 art. 137
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)