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Sez. 2, Sentenza n. 744 del 15/03/1966 (Rv. 321485 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - ISCRIZIONE ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - MANCANZA - ACCETTAZIONE ESPRESSA O RICEZIONE IMPLICITA.*
Stato
decisa il 1966-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321485-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - ISCRIZIONE ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - MANCANZA - ACCETTAZIONE ESPRESSA O RICEZIONE IMPLICITA.*

I contratti collettivi postcorporativi sono applicabili anche ai non iscritti alle associazioni che li hanno stipulati, se vi sia stata da parte loro un, adesione alla relativa disciplina o un, implicita ricezione di essa nei contratti individuali. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)