Sez. 1, Sentenza n. 43231 del 09/02/2018 Cc. (dep. 01/10/2018) Rv. 274396 - 01
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO | Disciplina di cui all’art. 657, comma 3, cod. proc. pen. – Pena dichiarata estinta per indulto – Applicabilità – Esclusione – Fattispecie.
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO
La disciplina della fungibilità per custodia cautelare o pena espiata senza titolo, di cui all'art. 657, comma 3, cod. proc. pen., non si applica con riferimento a pena dichiarata estinta per indulto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione – adito dal P.M. su segnalazione della Corte d'appello nell'ambito di un procedimento di riparazione per ingiusta detenzione derivante da custodia cautelare subita senza titolo – aveva d'ufficio revocato l'indulto, pertinente a diverso titolo, nei limiti della misura di pena riconosciuta fungibile, in assenza di cause di revoca del beneficio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 3 CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)