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Sez. 2, Sentenza n. 483 del 24/03/1965 (Rv. 310858 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ATTI PROCESSUALI - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1965-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310858-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ATTI PROCESSUALI - EFFETTI.*

In caso di Estinzione del processo, gli Atti processuali successivi all'atto introduttivo, o alla domanda formulata nel corso del giudizio non sono, di per se, idonei a interrompere il corso della prescrizione. Tale idoneita deve, invece, riconoscersi a quelli di essi che contengono gli elementi formali e sostanziali di un atto di Costituzione in mora.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)