Sez. 2, Sentenza n. 483 del 24/03/1965 (Rv. 310858 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ATTI PROCESSUALI - EFFETTI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ATTI PROCESSUALI - EFFETTI.*
In caso di Estinzione del processo, gli Atti processuali successivi all'atto introduttivo, o alla domanda formulata nel corso del giudizio non sono, di per se, idonei a interrompere il corso della prescrizione. Tale idoneita deve, invece, riconoscersi a quelli di essi che contengono gli elementi formali e sostanziali di un atto di Costituzione in mora.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)