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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18125 del 05/07/2019 (Rv. 654511 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere per omologa del concordato fallimentare - Cassazione senza rinvio - Necessità - Fondamento
Stato
decisa il 2019-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654511-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Nel procedimento civile, per effetto della cessazione della materia del contendere a seguito di omologa del concordato fallimentare deve disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza in quanto in tal caso la composizione della controversia consegue, non al venir meno delle ragioni di contrasto, ma alla verifica giudiziale delle condizioni di legge per l'omologazione ed in quanto l'assuntore, quale esecutore del concordato fallimentare, rimane terzo rispetto all'accordo e alla lite pendente, ovvero, anche ove succeda a titolo particolare nei diritti controversi, non può intervenire nel giudizio di legittimità, con la conseguenza che la sentenza emessa è inidonea a regolare i rapporti tra le parti.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 129

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)