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Sez. 3, Sentenza n. 13509 del 16/02/2005 Cc. (dep. 13/04/2005) Rv. 231385 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - spese | Compenso al custode - Nuova disciplina introdotta dal d.P.R. n.115 del 2002 - Liquidazione equitativa nel caso di sequestro di veicolo operato in vigore della precedente disciplina e per il quale non sia stata disposta la vendita - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231385-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - spese

Qualora il sequestro del veicolo sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 2002 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - e, di conseguenza, non ne sia stata disposta la vendita ai sensi degli artt. 151 e seguenti, il giudice, nel procedere alla liquidazione del compenso al custode giudiziario, deve provvedere secondo equità (Nella specie la Corte ha affermato che, nella nuova disciplina, l'onere per lo Stato di provvedere al compenso del custode, dopo la comunicazione all'avente diritto del provvedimento di restituzione del bene, rappresenta la contropartita del potere dell'autorità di disporre la vendita del bene stesso se la comunicazione sia rimasta infruttuosa e che, qualora nella fase transitoria la vendita non sia stata disposta, l'applicazione della disciplina sulle spese di giustizia non può comunque risolversi in una perdita per l'Erario).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 151 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)