Sez. L, Sentenza n. 15493 del 23/07/2015 (Rv. 636232 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Rapporti di durata - Efficacia del giudicato anche per il futuro - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, preso atto del giudicato formatosi in ordine all'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aveva ritenuto preclusa ogni ulteriore indagine sul punto, avendo il lavoratore continuato a svolgere anche negli anni successivi le medesime mansioni per le quali era previsto il cd. soprassoldo di cui all'art. 81 della l. n. 34 del 1970).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 11/02/1970 num. 34 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)