Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989
Testo vigente
Art. 14 Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15 Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa; se tale Stato non preleva imposte su dette remunerazioni, le stesse sono imponibili nello Stato di cui i beneficiari sono residenti.
4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti.
Art. 16 Dirigenti di societa' e membri dei consigli di amministrazione o dei collegi sindacali
1. I gettoni di presenza e le altre retribuzioni ricevuti da un residente di uno Stato che esercita funzioni di direzione o di gestione in una societa' residente dell'altro Stato, o che e' membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le retribuzioni sopra citate che sono ricevute da persone che esercitano funzioni effettive e permanenti in una stabile organizzazione situata nello Stato diverso da quello in cui la societa' e' residente e che sono prese a carico della stabile organizzazione sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17 Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. Quando un artista o uno sportivo, residente di uno Stato ritrae dall'altro Stato redditi relativi a prestazioni che non sono indipendenti dalla sua notorieta' professionale, tali redditi sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi di cui al paragrafo 1 sono attribuiti non all'artista stesso o allo sportivo, ma ad altre persone detti redditi, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, sono imponibili nello Stato dal quale essi provengono.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o gli utili, nonche' gli stipendi, i salari e gli altri redditi similari che un artista dello spettacolo o uno sportivo, residente di uno Stato, ritrae dalle sue prestazioni personali svolte, in tale qualita', nell'altro Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato se dette prestazioni svolte nell'altro Stato sono finanziate in gran parte con fondi pubblici del primo Stato, di una delle sue suddivisioni politiche o amministrative, o di un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia) o di un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia), ovvero di una loro persona giuridica di diritto pubblico.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, quando i redditi derivanti da attivita' che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente e in tale qualita' in uno Stato sono attribuiti non all'artista o allo sportivo medesimi ma ad un'altra persona, detti redditi sono imponibili soltanto, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nell'altro Stato se detta altra persona e' finanziata in gran parte con fondi pubblici di detto altro Stato, di una suddivisione politica o amministrativa o di un ente locale di detto Stato (per quanto riguarda l'Italia) o di un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) o da una loro persona giuridica di diritto pubblico.
Art. 18 Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato.
Art. 19 Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato nel quale i servizi sono resi se il beneficiario della remunerazione e' un residente di questo Stato:
i) che abbia la nazionalita' di detto Stato senza avere la nazionalita' dell'altro Stato, o
ii) che senza avere la nazionalita' dell'altro Stato, era residente del primo Stato prima di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente lo- cale, (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalita' senza avere la nazionalita' dello Stato dal quale provengono le pensioni.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia).
Art. 20 Professioni e ricercatori
1. Le remunerazioni che un professore o un ricercatore che e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, ritrae come corrispettivo di dette attivita' non sono imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni ricevute come corrispettivo di lavori di ricerca intrapresi non nel pubblico interesse ma principalmente al fine di realizzare un beneficio particolare a favore di una o piu' persone determinate.
Art. 21 Studenti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione, non sono imponibili in questo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Art. 22 Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di qualsiasi provenienza di un residente di uno Stato, non trattati negli altri articoli della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito che non sono trattati negli altri articoli della presente Convenzione sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.
Art. 23 Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, e' imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, e' imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati nel traffico internazionale, nonche' dai beni mobili relativi al loro esercizio e' imponibile nello Stato contraente dove e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente e' imponibile soltanto in detto Stato.
Art. 24 Disposizioni per eliminare le doppie imposizioni
La doppia imposizione e' eliminata nella seguente maniera:
1. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Francia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano.
3. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Francia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
4. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
2. Per quanto concerne la Francia:
a) Gli utili e gli altri redditi (revenus positifs) che provengono dall'Italia e che sono ivi imponibili conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono parimenti imponibili in Francia allorche' sono ricevuti da un residente della Francia. L'imposta italiana non e' deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia. Ma il beneficiario ha diritto ad un credito di imposta nei confronti dell'imposta francese nella cui base detti redditi sono inclusi. Detto credito di imposta e' pari:
- con riferimento ai redditi previsti agli articoli 10, 11, 12, 16, 17 e al paragrafo 8 del protocollo annesso alla Convenzione, all'ammontare dell'imposta pagata in Italia conformemente alle disposizioni di detti articoli. Esso non puo' tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta francese relativa a tali redditi;
- per tutti gli altri redditi, all'ammontare della relativa imposta francese. Questa disposizione e' parimenti applicabile alle remunerazioni di cui agli articoli 9, 13 paragrafo 3, e 19.
b) I residenti della Francia che possiedono elementi di patrimonio imponibile in Italia conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 23 e del paragrafo 11 a) e b) del protocollo annesso alla Convenzione sono anche imponibili in Francia per detti elementi di patrimonio. L'imposta francese e' calcolata deducendo un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sul patrimonio pagata in Italia.
6. Detto credito non puo' tuttavia eccedere l'imposta francese afferente gli elementi del patrimonio imponibile in Italia.
Art. 25 Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato, siano essi residenti o non di uno degli Stati, non sono assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. a) L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato ha nell'altro Stato non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato di accordare ai residenti dell'altro Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
b) Quando una stabile organizzazione situata in uno Stato riceve dividendi, interessi o canoni provenienti dall'altro Stato e relativi a beni o diritti effettivamente connessi alla sua attivita', tali redditi sono imponibili nello Stato della fonte conformemente alle rispettive disposizioni degli articoli 10, paragrafo 2 b), 11, paragrafo 2 e 12, paragrafo 2. Lo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione elimina la doppia imposizione alle condizioni previste nell'articolo 24 paragrafo 1 o paragrafo 2-a), fatta eccezione per l'ultima alinea. La presente disposizione si applica quale che sia il luogo in cui ha la sede l'impresa da cui dipende la stabile organizzazione.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 8 dell'articolo 11 o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato ad un residente dell'altro Stato sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti i debiti di una impresa di uno Stato nei confronti di un residente dell'altro Stato sono deducibil, per la determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato, il cui capitale e', in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese similari del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura o denominazione.
Art. 26 PROCEDURA AMICHEVOLE Le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione fiscale del 29 ottobre 1958, il cui testo e' il seguente, restano in vigore: " Articolo 26
1. Le Autorita' fiscali dei due Stati contraenti potranno stabilire, di comune accordo, i regolamenti necessari alla esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.
2. Nel caso che l'applicazione di qualche disposizione di questa Convenzione desse luogo a difficolta' o a dubbi, le autorita' fiscali dei due Stati contraenti si metteranno d'accordo per interpretare tale disposizione nello spirito della Convenzione.
3. Se un contribuente di uno degli Stati contraenti prova che le imposizioni fatte o progettate a suo carico hanno causato o causeranno nei suoi confronti una doppia imposizione vietata dalla Convenzione, puo', senza pregiudizio dell'esercizio dei suoi diritti di reclamo e di ricorso in ciascuno Stato, rivolgere alle autorita' fiscali dello Stato in cui si trova il suo domicilio una domanda scritta di revisione delle dette imposizioni. Questa domanda deve essere presentata nel termine di sei mesi a partire dalla data della notifica o della riscossione alla fonte della seconda imposizione. Se ne riconoscono la fondatezza, le autorita' fiscali cui tale domanda e' stata rivolta si metteranno d'accordo con le autorita' fiscali dell'altro Stato al fine di evitare la doppia imposizione.
4. Se risulta che, per arrivare ad un accordo, siano opportune trattative, queste saranno affidate ad una Commissione mista formata di rappresentanti dei due Stati designati dalle loro autorita' amministrative superiori."
Art. 27 Scambio di informazioni
1. Le autorita' competenti degli Stati si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati relativa alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire l'evasione e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Tali persone od autorita' utilizzano tali informazioni soltanto per questi fini. Esse possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunale o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato l'obbligo:
a) di adottare misure amministrative in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 28 ASSISTENZA ALLA RISCOSSIONE Le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione fiscale del 29 ottobre 1958, il cui testo e' il seguente, restano in vigore: " Articolo 25
1. Gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi aiuto ed assistenza per la riscossione delle imposte che fanno oggetto della presente Convenzione, nonche' degli interessi, delle spese, dei supplementi e maggiorazioni di imposte.
2. Le autorita' fiscali dello Stato richiesto di prestare aiuto ed assistenza all'altro Stato procederanno alla riscossione secondo le regole applicabili alla riscossione dei propri crediti fiscali della medesima natura. I crediti fiscali da riscuotere non saranno considerati crediti privilegiati nello Stato richiesto.
3. Gli atti e le misure d'esecuzione avranno luogo dietro produzione di una copia ufficiale dei titoli esecutivi ed eventualmente delle decisioni passate in forza di cosa giudicata.
4. Per quanto riguarda i crediti fiscali che sono ancora passibili di ricorsi, lo Stato creditore, per la salvaguardia dei suoi diritti, puo' richiedere all'altro Stato di notificare al debitore un'intimazione o un titolo di riscossione. Le contestazioni concernenti la fondatezza dei reclami che hanno motivato la notificazione non possono essere portate che innanzi alla competente giurisdizione dello Stato richiedente".
Art. 29 Funzionari diplomatici e consolari
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche ed i loro domestici privati, i membri delle sedi consolari, nonche' i membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali in virtu' sia delle norme generali del diritto internazionale sia delle disposizioni di accordi particolari.
2. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, ne' alle persone che sono membri d'una missione diplomatica o di una sede consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, quando esse si trovino nel territorio di uno Stato e non siano considerate residenti dell'uno o dell'altro Stato in materia di imposte sul reddito o sul patrimonio.
Art. 30 Campo d'applicazione territoriale
1. La presente Convenzione puo' essere estesa, integralmente o con le necessarie modifiche, ai territori d'oltremare ed altri enti territoriali della Repubblica francese che prelevano imposte di natura analoga a quelle cui si applica la Convenzione. Tale estensione avra' effetto a partire dalla data, con le modifiche ed alle condizioni, comprese le condizioni relative alla cessazione dell'applicazione, fissate di comune accordo tra gli Stati per mezzo di scambio di note diplomatiche o secondo ogni altra procedura conforme alle loro disposizioni costituzionali.
2. A meno che i due Stati non convengano diversamente, la denuncia della Convenzione operata da uno di essi in virtu' dell'articolo 32, porra' termine, alle condizioni previste in detto articolo, anche all'applicazione della Convenzione a qualsiasi territorio o ente territoriale cui essa sia stata estesa in conformita' al presente articolo.
Art. 31 Entrata in vigore
1. Ciascuno Stato notifichera' all'altro il compimento delle proce- dure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione.
Essa entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successuvi a quello nel corso del quale sia intervenuta l'ultima di dette notificazioni.
2. Le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta:
a) per quanto concerne le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, alle somme poste in pagamento o imponibili alla data d'entrata in vigore della Convenzione;
b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito, ai redditi realizzati durante l'anno solare nel corso del quale la Convenzione e' entrata in vigore o imputabili all'esercizio contabile aperto nel corso di detto anno.
c) per quanto concerne l'imposta sul patrimonio agli elmenti di patrimonio posseduti al 1° gennaio dell'anno solare nel corso del quale la Convenzione e' entrata in vigore.
3. Ad eccezione delle disposizioni dei suoi articoli 25 e 26 la Convenzione fiscale del 29 ottobre 1958 tra la Francia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette sui redditi e sul patrimonio, nonche' l'Accordo aggiuntivo a detta Convenzione e il suo Protocollo del 6 dicembre 1965 cesseranno di applicarsi a qualsiasi imposta francese o italiana per la quale la presente Convenzione produce i suoi effetti.
Art. 32 Denuncia
1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limitazioni di durata. Tuttavia ciascuno Stato potra', mediante preavviso di almeno sei mesi notificato attraverso le vie diplomatiche, denunciarla entro la fine di un anno solare, a partire dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore.
2. In questo caso, le sue disposizioni si applicheranno per l'ultima volta:
a) per quanto concerne le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, alle somme poste in pagamento o imponibili relativamente all'anno solare entro la fine del quale sara' stata notificata la denuncia,
b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito, ai redditi realizzati durante l'anno solare entro la fine del quale la denuncia sara' stata notificata o imputabili all'esercizio contabile chiuso nel corso di detto anno.
c) per quanto concerne l'imposta sul patrimonio, agli elementi di patrimonio posseduti al 1° gennaio dell'anno solare entro la fine del quale la denuncia sara' stata notificata.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Venezia, il 5 ottobre 1989, in duplice esemplare, l'uno il lingua italiana e l'altro in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica francese Parte di provvedimento in formato grafico