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Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Testo in vigore al

Art. 40 Ulteriore Istruttoria per la eventuale concessione della pensione privilegiata

1. Qualora a seguito degli accertamenti di cui all'articolo precedente l'impiegato venga riconosciuto non idoneo al servizio sara' proseguita, nei modi di legge, la prescritta istruttoria per la eventuale concessione della pensione privilegiata.

Art. 41 Assistenza agli accertamenti sanitari di un medico di fiducia dell'impiegato

1. Agli accertamenti sanitari puo' assistere, secondo le modalita' di cui all'art. 32, un medico di fiducia dell'impiegato.

Capo III. Spese di cura

Art. 42 Modalita' per ottenere il rimborso delle spese di cura

1. L'impiegato o i suoi eredi nella stessa istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio o con domande successive da proporsi entro il termine previsto dal primo comma dell'art 36, possono chiedere che siano poste a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per il ricovero in istituti sanitari o per protesi.

2. Sulla domanda provvede l'autorita' competente a disporre l'aspettativa.

3. Il Ministro, su proposta del capo ufficio da cui l'impiegato dipende, puo' disporre che le spese del ricovero in istituto sanitario siano poste a carico dell'Amministrazione anche se l'impiegato non abbia proposto domanda, nel caso in cui questi, durante l'espletamento di mansioni di servizio o per causa manifestamente dipendente dallo stesso, abbia subito un infortunio che ne abbia imposto il ricovero urgente in luogo di cura.

Art. 43 Comunicazione del provvedimento che accoglie l'istanza

1. Il provvedimento che pone a carico dell'Amministrazione dello Stato le spese di cura della infermita' dipendente da causa di servizio e' adottato con riserva di successiva liquidazione e viene comunicato dall'organo da cui promana all'Amministrazione dell'istituto presso il quale l'impiegato e' sottoposto a cura o ricoverato ed all'impiegato stesso.

Art. 44 Spese di cure rimborsabili

1. Il diritto dell'impiegato, che sia stato infermo per causa di servizio, al rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, si esercita nei confronti dell'Amministrazione con l'osservanza delle formalita' previste dall'art. 45 e solo per la parte eccedente le spese che siano a carico di enti o istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi, o casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

2. Nel caso che l'impiegato per fatto a lui imputabile sia decaduto dal diritto alle prestazioni dovute da detti enti o istituti, l'Amministrazione richiede ai medesimi la determinazione dell'ammontare delle spese che sarebbero state a loro carico e, sulla base di tale accertamento, provvede alla liquidazione delle spese a carico dello Stato ai sensi del precedente comma.

Art. 45 Documenti giustificativi

1. Il rimborso delle spese di cura o di protesi eccedenti quelle che siano a carico di istituti o enti previdenziali, assistenziali o assicurativi o casse mutue, ai sensi dell'art. 44, viene effettuato previa presentazione dei documenti giustificativi e purche, nel caso di ricoveri o di protesi, essi siano effettuati presso istituti pubblici di cura o presso istituti di cura convenzionati con l'E.N.P.A.S. A tal fine l'Amministrazione ha facolta' di richiedere agli enti o istituti previsti dall'art. 44, in copia o in originale, i documenti giustificativi ad essi prodotti dall'impiegato.

2. Qualora la infermita' non dia luogo a ricovero e la cura sia fatta solo con l'assistenza di un privato professionista, le notule mediche devono essere firmate dal medico, le prescrizioni dei farmaci e degli altri mezzi terapeutici, firmati dal medico, devono recare l'indicazione del prezzo, la data dell'acquisto ed il timbro della farmacia che li ha forniti. Nel caso in cui, per disposizioni di legge, la ricetta debba essere trattenuta dal farmacista, dovra' essere esibita una copia rilasciata dal medico e timbrata dal farmacista che ha fornito il medicinale.

3. Deve, inoltre, essere presentata una dichiarazione dell'ente o istituto da cui l'impiegato e' assistito dalla quale risulti l'importo delle spese assunte a carico del l'ente e una dichiarazione dell'impiegato o dei suoi familiari dalla quale risulti che non abbia ottenuto alcun rimborso da parte di terzi.

4. La documentazione per ottenere il rimborso delle spese deve essere presentata entro il trentesimo giorno dalla data del certificato di guarigione o dalla data di fornitura di protesi o dalla data della morte, salvo comprovato impedimento.

Art. 46 Concessione di anticipi

1. Qualora sia stato gia' adottato il provvedimento di riconoscimento della causa di servizio o le circostanze che hanno dato causa all'infermita' siano tali da far fondatamente ritenere allo stato degli atti come probabile il riconoscimento della causa di servizio, possono essere concessi, con riserva di eventuale recupero sulle competenze dovute all'impiegato e, ove occorra, sul trattamento di quiescenza, congrui anticipi al fine di permettere particolari cure mediche o protesi alle quali non sono tenuti, gli enti od istituti assistenziali, previdenziali ed assicurativi, o casse mutue, ai quali l'impiegato sia iscritto in base a norme di legge o di regolamento.

2. Il provvedimento di concessione dell'anticipo e' adottato dal capo del personale su conferme parere del Consiglio di amministrazione, previa presentazione dei documenti giustificativi ai sensi del precedente articolo.

Titolo V. Equo indennizzo

Capo I. Concessione dell'equo indennizzo

Art. 48 Concessione

1. L'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' concesso all'impiegato che, per infermita' contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrita' fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

2. L'infermita' non prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

Art. 49 Criteri per la liquidazione

1. Per il personale di ciascuna carriera, l'equo indennizzo e' liquidato secondo equita' con decreto Ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrita' fisica ed in conformita' dell'annessa tabella.

2. L'indennizzo e' ridotto del 25% se l'impiegato ha superato i
cinquanta anni di eta' e del 50% se ha superato il sessantesimo anno.

3. Agli effetti del comma precedente l'eta' alla quale devesi aver
riguardo e' quella che l'impiegato aveva al momento dell'evento dannoso.

Art. 50 Cumulo dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata

1. L'equo indennizzo, determinato a norma del precedente articolo, e' ridotto della meta' se l'impiegato consegua anche la pensione privilegiata.

2. Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dall'impiegato in virtu' di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.

Capo II. Procedura per la liquidazione dell'equo indennizzo

Art. 51 Modalita' per la liquidazione

1. Per conseguire l'equo indennizzo l'impiegato deve presentare domanda all'Amministrazione da cui dipende entro sei mesi dal giorno il cui gli e' comunicato il decreto che riconosce la dipendenza della menomazione dell'integrita' fisica da cause di servizio; ovvero entro sei mesi dalla data in cui si e' verificata la menomazione dell'integrita' fisica in conseguenza dell'infermita' gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando la menomazione dell'integrita' fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

3. La domanda puo' essere proposta negli stessi termini ivi previsti anche dagli eredi dell'impiegato o del pensionato deceduto.

Art. 52 Adempimenti dell'ufficio del personale

1. Qualora gli organi amministrativi o sanitari previsti dall'art. 35 abbiano riconosciuto l'appartenenza dell'infermita' contratta dall'impiegato ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, l'ufficio del personale invia la pratica ai Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie previste dall'art. 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, e successive modificazioni, perche' esprima il parere ai sensi del successivo art. 55.

2. Qualora invece la menomazione dell'integrita' fisica si sia verificata in epoca successiva all'espletamento della procedura prevista dal capo secondo del titolo IV del presente regolamento, l'ufficio dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita di controllo da parte degli organi sanitari previsti nell'art. 39 al solo fine di determinare la eventuale appartenenza della menomazione dell'integrita' fisica ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

3. Espletati tali accertamenti gli atti sono inviati per i relativi pareri al competente Consiglio di amministrazione e quindi al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Art. 53 Adempimenti del Collegio medico

1. Nel caso contemplato dal secondo comma dell'articolo precedente il Collegio medico e le Commissioni medico-ospedaliere, di cui all'art. 39, al termine della visita redige processo verbale, firmato da tutti i membri, dal quale, oltre le generalita' dell'impiegato e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione dell'integrita' fisica, deve risultare:

  1. 1) se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza della infermita' dichiarata a suo tempo come dipendente da causa di servizio;

  2. 2) a quale delle categorie elencate nelle tabelle A e B allegate alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la menomazione dell'integrita' fisica possa eventualmente essere ascritta.

Art. 54 Trasmissione degli atti al Comitato per le pensioni

1. L'ufficio del personale, dopo aver ottenuto il parere delle autorita' sanitarie e quello del Consiglio di Amministrazione, trasmette tutti gli atti al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, con una relazione nella quale sono riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e medico legali e quelle altre circostanze che possono fare ammettere o escludere la concessione dell'equo indennizzo.

Art. 55 Deliberazione del Comitato per le pensioni

1. Nel giorno fissato dal presidente, il Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie, sentito il relatore emette il suo parere sulla dipendenza della menomazione dell'integrita' fisica da causa di servizio, sulla categoria alla quale eventualmente la menomazione stessa va ascritta, nonche' sulla misura dell'importo da liquidare a titolo di indennizzo con l'osservanza dei limiti stabiliti nel presente-regolamento.

2. Nel caso in cui il parere sia difforme, anche in parte, dalla proposta dell'Amministrazione, ne sono specificati i motivi.

3. Il parere, firmato dal presidente e dal segretario, viene trasmesso con tutti gli atti al Ministero da cui l'impiegato dipende.

Art. 56 Aggravamento sopravvenuto della menomazione

1. Entro cinque anni dalla data della comunicazione del decreto previsto dall'art. 49 l'Amministrazione, nel caso di aggravamento della menomazione della integrita' fisica per la quale sia stato concesso un equo indennizzo, puo' provvedere, su richiesta dell'impiegato, e per una sola volta alla revisione dell'indennizzo gia' concesso.

2. In tale ipotesi l'impiegato sara' sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell'equo indennizzo.

Art. 57 Cumulo di menomazioni dell'integrita' fisica

1. Nel caso in cui l'impiegato riporti per causa di servizio altra menomazione dell'integrita' fisica si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo, se la menomazione complessiva dell'integrita' fisica che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo.

2. Dal nuovo indennizzo andra' detratto quanto in precedenza liquidato.

Art. 58 Dolo o colpa grave dell'impiegato

1. Nulla puo' essere liquidato all'impiegato se la menomazione della integrita' fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui.

Art. 59 Annullamento del decreto di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo e' annullato e si provvede al recupero della somma liquidata nel caso in cui venga accertato che la concessione si baso' su falsi presupposti.

2. L'annullamento della concessione ed il recupero delle somme liquidate sono disposti con decreto del Ministro.

Art. 60 Cumulo tra equo indennizzo e pensione privilegiata

1. Nel caso in cui l'impiegato al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, il collocamento a riposo con pensione privilegiata, la meta' dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sara' recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari ad un decimo dell'ammontare di questa.