Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Testo in vigore al
Art. 40
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461
Art. 41
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 349
Capo III. Spese di cura
Art. 42
ARTICOLO ABROGATO DALA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266
Art. 43
ARTICOLO ABROGATO DALA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266
Art. 44
ARTICOLO ABROGATO DALA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266
Art. 45
ARTICOLO ABROGATO DALA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266
Art. 46
ARTICOLO ABROGATO DALA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266
Art. 47
ARTICOLO ABROGATO DALA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266
Titolo V. Equo indennizzo
Capo I. Concessione dell'equo indennizzo
Art. 48 Concessione
1. L'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' concesso all'impiegato che, per infermita' contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrita' fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
2. L'infermita' non prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.
Art. 49 Criteri per la liquidazione
1. Per il personale di ciascuna carriera, l'equo indennizzo e' liquidato secondo equita' con decreto Ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrita' fisica ed in conformita' dell'annessa tabella.
2. L'indennizzo e' ridotto del 25% se l'impiegato ha superato i
cinquanta anni di eta' e del 50% se ha superato il sessantesimo anno.
3. Agli effetti del comma precedente l'eta' alla quale devesi aver
riguardo e' quella che l'impiegato aveva al momento dell'evento dannoso.
Art. 50 Cumulo dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata
1. L'equo indennizzo, determinato a norma del precedente articolo, e' ridotto della meta' se l'impiegato consegua anche la pensione privilegiata.
2. Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dall'impiegato in virtu' di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.
Capo II. Procedura per la liquidazione dell'equo indennizzo
Art. 51
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 349
Art. 52
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 349
Art. 53
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 349
Art. 54
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 349
Art. 55
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 349
Art. 56
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461
Art. 57 Cumulo di menomazioni dell'integrita' fisica
1. Nel caso in cui l'impiegato riporti per causa di servizio altra menomazione dell'integrita' fisica si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo, se la menomazione complessiva dell'integrita' fisica che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo.
2. Dal nuovo indennizzo andra' detratto quanto in precedenza liquidato.
Art. 58 Dolo o colpa grave dell'impiegato
1. Nulla puo' essere liquidato all'impiegato se la menomazione della integrita' fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui.
Art. 59 Annullamento del decreto di concessione
1. Il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo e' annullato e si provvede al recupero della somma liquidata nel caso in cui venga accertato che la concessione si baso' su falsi presupposti.
2. L'annullamento della concessione ed il recupero delle somme liquidate sono disposti con decreto del Ministro.
Art. 60 Cumulo tra equo indennizzo e pensione privilegiata
1. Nel caso in cui l'impiegato al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, il collocamento a riposo con pensione privilegiata, la meta' dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sara' recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari ad un decimo dell'ammontare di questa.