Sez. 5, Ordinanza n. 12584 del 08/05/2024 (Rv. 670944-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Processo tributario - Nullità dell'atto di riassunzione - Requisiti essenziali di validità per il raggiungimento dello scopo - Funzione di consentire la prosecuzione del procedimento già pendente - Conseguenze. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
Nel giudizio tributario, la mancanza di uno o più requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c. non determina la nullità dell'atto di riassunzione, la quale, invece, deriva dalla carenza di elementi essenziali al raggiungimento dello scopo a causa, e, poiché il predetto atto ha la funzione di consentire la prosecuzione del procedimento già pendente, per valutare la sua validità occorre esaminarne l'intero contenuto e verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo.
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)