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Sez. 1 - , Sentenza n. 12548 del 18/05/2017 (Rv. 644079 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Domanda di ammissione al passivo - Documenti probatori - Trasmissione tramite PEC al curatore - Deposito in via telematica nel fascicolo informatico - Opposizione allo stato passivo - Indicazione specifica del documento in ricorso - Acquisizione d’ufficio dal fascicolo informatico.
Stato
decisa il 2017-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644079-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In tema di verifica dello stato passivo, i documenti trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato entrano a fare parte del fascicolo d’ufficio informatico della procedura, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.m. n. 44 del 2011, sicché, proposta opposizione allo stato passivo, il tribunale deve disporre l’acquisizione dei documenti specificatamente indicati nel ricorso dall’opponente, ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., che siano custoditi nel detto fascicolo informatico.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 168, DM Grazia e Giustizia 11/02/2011 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)