Sez. L, Sentenza n. 7964 del 05/04/2006 (Rv. 589775 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Ex dipendenti degli enti creditizi privatizzati - Trattamento pensionistico - Disciplina ex legge n. 218 del 1990 e d.lgs. n. 357 del 1990 - "Ratio" - Tutela dei cosiddetti pensionati differiti - Sussistenza - Condizioni - Obbligo della Gestione speciale istituita presso l'INPS di farsi carico del "trattamento in essere " - Domanda di ricongiunzione posteriore al 31 dicembre 1990 - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie concernente ex dipendente del Monte dei Paschi di Siena, transitato all'assicurazione generale in costanza di rapporto di lavoro.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
In ordine al trattamento pensionistico degli ex dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico, il legislatore, per effetto della privatizzazione (art.3 legge n.218 del 1990), nel far salve le aspettative dei pensionati in attesa di pensione, ha attratto nella tutela accordata a coloro che si trovavano, all'entrata in vigore della legge, nell'effettivo godimento della pensione, gli iscritti alla gestione speciale che hanno perfezionato i requisiti di contribuzione richiesti per il diritto a pensione e sono in attesa che si perfezioni il requisito di età per il godimento della stessa (pensionati differiti). Peraltro, il diritto al trattamento di maggior favore spetta indipendentemente da ulteriori successive destinazioni della contribuzione presente nella gestione originariamente esonerativa, rendendo indifferente il momento in cui l'iscritto intenda utilizzare quella contribuzione per ricongiungerla ad altra forma di previdenza obbligatoria ed, in particolare, se prima o dopo il 31 dicembre 1990, data che segna l'istituzione di una gestione speciale presso l'INPS e la creazione presso la medesima gestione, con decorrenza 1° gennaio 1991, di una posizione assicurativa individuale per i soggetti individuati dalla legge (art.1 d.lgs.n.357 del 1990). (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione di merito che, aveva negato, ad un ex dipendente del Monte dei Paschi di Siena, transitato all'assicurazione generale in costanza di rapporto di lavoro, la ricongiunzione richiesta all'INPDAI successivamente al 31 dicembre 1990, invitando il giudice del rinvio a considerare la contribuzione trasferita a seguito di domanda successiva al 31 dicembre 1990 produttiva di effetti alla stregua delle domande presentate entro tale termine).
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 218 art. 3, Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)