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Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. I numeri 5 e 6 del secondo comma dell'articolo 823 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"5) l'indicazione del luogo in cui e' stato deliberato;
6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' apposta; la sottoscrizione puo' avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono piu' di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessita' di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi".

2. Allo stesso articolo 823 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione".

Art. 3

1. Il primo comma dell'articolo 825 del codice di procedura civile e' sostituito dai seguenti:
"Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne consegnano uno a ciascuna parte, entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione, anche mediante spedizione per mezzo della posta, in piego raccomandato.
La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica e' tenuta a depositarlo in originale, con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, nella cancelleria della pretura del luogo in cui e' stato deliberato, nel termine di un anno dal ricevimento del lodo.
Il predetto termine ha carattere perentorio".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1983
PERTINI
FANFANI - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA