Ordinamento giudiziario militare
Testo in vigore al
Art. 47 Composizione dell'ufficio del pubblico ministero
1. L'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale supremo militare si compone del procuratore generale militare del Re Imperatore e dei sostituti procuratori generali militari del Re Imperatore.
Art. 48 Esercizio delle funzioni di cancelleria
1. Le funzioni di cancelleria presso il tribunale supremo militare e presso la procura generale militare del Re Imperatore sono esercitate da cancellieri del personale della giustizia militare.
Capo V. Del giuramento.
Art. 49 Obbligo e modalita' del giuramento
1. Tutti i componenti dei tribunali militari e del tribunale supremo militare, i magistrati del pubblico ministero e i cancellieri, in occasione della prima adunanza in ogni caso prima di entrare in funzione prestano giuramento: il presidente al cospetto del tribunale e gli altri al cospetto del presidente.
2. La formula del giuramento e' la seguente:
« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere lealmente da uomo di onore alle funzioni che mi sono affidate ».
3. Del prestato giuramento si fa constare con apposito processo verbale.
Capo VI. Della sorveglianza e delle attribuzioni degli uffici giudiziari militari, e dell'amministrazione della giustizia militare.
Art. 50 Dipendenza del personale degli uffici giudiziari militari
1. Il presidente e' capo del collegio giudicante. Da lui dipendono i giudici militari, per quanto si attiene alle loro funzioni-giudiziarie, e il personale militare addetto all'ufficio di presidenza.
2. Il procuratore generale militare del Re Imperatore e' capo del pubblico ministero militare. Da lui dipendono tutti i funzionari che compongono il personale della magistratura militare e delle cancellerie giudiziarie militari, e l'altro personale degli uffici della procura generale militare del Re Imperatore.
3. Il procuratore militare del Re Imperatore presso ciascun tribunale militare ha la sorveglianza del personale degli uffici del tribunale.
Art. 51 Attribuzioni del procuratore generale militare del Re Imperatore e del tribunale supremo militare per l'amministrazione della giustizia
1. Il procuratore generale militare del Re Imperatore vigila per il mantenimento dell'ordine e per la retta amministrazione della giustizia nei tribunali militari; e, qualora riconosca necessaria la censura, la sospensione o la rimozione dalle funzioni di giudice di alcuno dei giudici militari, ne fa denuncia al tribunale supremo militare, il quale, sentito a voce o per iscritto l'incolpato, fa al Ministro competente le proposte che ravvisa necessarie.
Art. 52 Consulenza legale presso i comandi militari
1. Consulente legale dei comandi militari locali, per qualsiasi parere in materia giudiziaria militare, e' il procuratore militare del Re Imperatore.
Capo VII. Dei difensori.
Art. 53 Difesa davanti ai tribunali militari territoriali
1. Davanti ai tribunali militari territoriali, i difensori possono essere scelti fra gli ufficiali inferiori in servizio, residenti nel luogo dove ha sede il tribunale.
2. Se l'imputato ha grado di capitano o altro piu' elevato, il difensore puo' essere scelto anche fra gli ufficiali superiori o generali, purche' di grado inferiore a quello del presidente.
3. Se l'ufficiale non risiede nel luogo dove ha sede il tribunale, egli puo' essere scelto come difensore, quando il presidente ritenga che tale circostanza non produca ritardo nella definizione del giudizio o altro inconveniente; e il provvedimento e' insindacabile.
4. Anche gli avvocati e procuratori esercenti possono essere scelti come difensori, osservata, nel caso elle risiedano fuori del luogo in cui ha sede il tribunale, la disposizione del comma precedente.
Art. 54 Difesa davanti ai tribunali militari di bordo
1. Davanti ai tribunali militari di bordo, i difensori possono essere scelti soltanto fra gli ufficiali di marina o di altre forze armate imbarcate a bordo di navi militari presenti sul luogo.
2. Se la nave si trova in un porto o in una rada dello Stato, il difensore puo' essere scelto anche fra gli avvocati o procuratori esercenti.
3. Le norme dei commi precedenti si osservano, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 53, in quanto siano applicabili.
Art. 55 Difesa davanti ai tribunali militari presso corpi di spedizione
1. o presso forze armate concentrate).
2. Davanti ai tribunali presso corpi di spedizione all'estero, i difensori sono scelti fra gli ufficiali appartenenti ai corpi medesimi.
3. Quando trattisi di tribunali presso forze armate concentrate all'interno, si applicano le norme stabilite per i tribunali militari territoriali.
Art. 56 Difesa davanti al tribunale supremo militare
1. Davanti al tribunale supremo militare, la difesa e' affidata esclusivamente ad avvocati iscritti nell'albo speciale della corte suprema di cassazione.
Parte seconda. Dell'ordinamento giudiziario militare di guerra
Titolo I. Dei tribunali militari di guerra, in generale
Art. 57 Norma generale
1. Le disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare del tempo di pace sono estese all'ordinamento giudiziario militare di guerra, in quanto siano applicabili e per quanto tale estensione sia consentita dalle necessita' dei servizi di guerra; ferma l'osservanza delle disposizioni di questo titolo e dei titoli successivi.
Art. 58 Organi della giurisdizione militare di guerra
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la giurisdizione militare di guerra e' esercitata dai tribunali militari di guerra, sia nei luoghi in stato di guerra del territorio dello Stato, sia nel territorio di uno Stato estero nei casi di occupazione militare ovvero in ogni altro ammesso dalle convenzioni o dagli usi internazionali.
2. Nei luoghi in stato di guerra, cessa la giurisdizione dei tribunali militari territoriali del tempo di pace.
3. Dei ricorsi contro le sentenze dei tribunali militari di guerra, nei casi in cui il ricorso e' ammesso, conosce il tribunale supremo militare di guerra.
Art. 59 Specie dei tribunali militari di guerra
1. I tribunali militari di guerra si distinguono in ordinari, straordinari e di bordo.
Art. 60 Uffici dei tribunali militari di guerra
1. Presso ogni tribunale militare di guerra ordinario sono costituiti;
1° un ufficio di presidenza;
2° un ufficio del pubblico ministero;
3° un ufficio d'istruzione;
4° un ufficio di cancelleria.
2. Per il servizio delle notificazioni giudiziarie, si provvede secondo le circostanze.
Art. 61 Dipendenza dei tribunali militari di guerra dal comandante supremo
1. I tribunali militari di guerra e gli uffici costituiti presso di essi dipendono dal comandante supremo, che ha l'alta vigilanza del servizio della giustizia penale militare, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, o chi ne fa le veci presso il comando supremo.
2. L'alta vigilanza del servizio della giustizia penale militare di guerra puo' essere delegata al procuratore generale militare del Re Imperatore.
Art. 62 Composizione dei tribunali militari di guerra
1. Le disposizioni di questa legge, concernenti la composizione dei tribunali militari di guerra secondo il grado dell'imputato, sono comuni sia ai militari, militarizzati e assimilati delle forze armate dello Stato, sia ai prigionieri di guerra, ai militari delle forze armate nemiche e a ogni altra persona rivestita di grado o rango corrispondente a un grado militare.
Art. 63 Casi di deferimento del giudizio ai tribunali militari non di guerra
1. Se, per gravi motivi di disciplina o di servizio, il comandante supremo ritiene opportuno che determinati procedimenti di competenza dei tribunali militari di guerra siano invece devoluti alla competenza dei tribunali militari territoriali non di guerra, questi procedono con le stesse forme stabilite per i tribunali militari di guerra, e sono, a ogni effetto, considerati come tali.
Titolo II. Della costituzione dei tribunali militari di guerra
Capo I. Dei tribunali militari di guerra ordinari.
Sezione I. Della istituzione e composizione dei tribunali.
Art. 64 Specie dei tribunali militari di guerra ordinari
1. I tribunali militari di guerra ordinari si distinguono in:
1° tribunali di armata;
2° tribunali di corpo d'armata;
3° tribunali di piazza forte;
4° tribunali territoriali di guerra.
2. Secondo i bisogni del servizio, possono istituirsi tribunali di guerra anche presso unita' mobilitate maggiori o minori di un corpo d'armata, purche', in vesto ultimo caso, trattisi di unita' che abbia la forza almeno di un reggimento e sia destinata a operare isolatamente.
Art. 65 Istituzione dei tribunali militari di guerra
1. Nei luoghi in stato di guerra, i tribunali militari di guerra ordinari sono istituiti dal comandante supremo, nel numero richiesto dalle circostanze; e rimangono costituiti presso i rispettivi comandi di armata, di corpo d'armata, di piazza forte, del territorio in stato di guerra, ovvero di altre unita' mobilitate, anche della Regia marina o della Regia aeronautica, nei casi di servizio a terra.
2. I comandanti delle unita' suindicate hanno facolta' di istituire essi medesimi i tribunali, quando le truppe dipendenti si trovino in condizioni eccezionali di servizio o di comunicazione rispetto al comando supremo.
3. Nei luoghi in stato di guerra, quando non si sia provveduto alla costituzione dei tribunali militari territoriali di guerra nei modi indicati dai commi precedenti, la cognizione dei reati soggetti alla competenza di essi e' attribuita ai tribunali militari territoriali ordinari, i quali procedono con le forme stabilite per i tribunali militari territoriali di guerra, e sono, a ogni effetto, considerati come tali.
Art. 66 Sede e circoscrizione
1. I tribunali di armata, di corpo d'armata e di altre unita' mobilitate hanno sede, possibilmente, nel luogo medesimo dove ha sede il comando della unita' presso cui sono costituiti, e seguono il comando stesso nelle sue dislocazioni.
2. La sede e la circoscrizione degli altri tribunali sono stabilite dal comandante supremo salvo che tratti:
1) di tribunali, istituiti a norma del secondo comma dell'articolo precedente, nel qual caso provvede un comandante che li ha istituiti.
Art. 67 Composizione
1. Ciascuno dei tribunali militari di guerra e' comune a tutte le forze armate dello Stato, ed e' composto di un presidente, avente grado non inferiore a colonnello, e di almeno sei giudici, compreso il giudice relatore appartenente al corpo della giustizia militare, dei quali almeno due ufficiali superiori e gli altri capitani. Se il presidente ha grado di colonnello, i giudici, che abbiano tale grado, devono essere meno anziani di lui.
2. Il tribunale militare di guerra giudica con l'intervento del presidente e di quattro giudici, compreso il relatore, designati dal presidente, dei quali almeno uno ufficiale superiore.
3. In caso di mancanza, assenza, incompatibilita' o altro impedimento del presidente, ne fa le veci il giudice di grado piu' elevato o, a parita' di grado, di maggiore anzianita'.