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Ordinamento giudiziario militare

Testo in vigore al

Parte seconda. Dell'ordinamento giudiziario militare di guerra

Titolo I. Dei tribunali militari di guerra, in generale

Art. 57 Norma generale

1. Le disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare del tempo di pace sono estese all'ordinamento giudiziario militare di guerra, in quanto siano applicabili e per quanto tale estensione sia consentita dalle necessita' dei servizi di guerra; ferma l'osservanza delle disposizioni di questo titolo e dei titoli successivi.

Art. 58 Organi della giurisdizione militare di guerra

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la giurisdizione militare di guerra e' esercitata dai tribunali militari di guerra, sia nei luoghi in stato di guerra del territorio dello Stato, sia nel territorio di uno Stato estero nei casi di occupazione militare ovvero in ogni altro ammesso dalle convenzioni o dagli usi internazionali.

2. Nei luoghi in stato di guerra, cessa la giurisdizione dei tribunali militari territoriali del tempo di pace.

3. Dei ricorsi contro le sentenze dei tribunali militari di guerra, nei casi in cui il ricorso e' ammesso, conosce il tribunale supremo militare di guerra.

Art. 59 Specie dei tribunali militari di guerra

1. I tribunali militari di guerra si distinguono in ordinari, straordinari e di bordo.

Art. 60 Uffici dei tribunali militari di guerra

1. Presso ogni tribunale militare di guerra ordinario sono costituiti;

  1. 1° un ufficio di presidenza;

  2. 2° un ufficio del pubblico ministero;

  3. 3° un ufficio d'istruzione;

  4. 4° un ufficio di cancelleria.

2. Per il servizio delle notificazioni giudiziarie, si provvede secondo le circostanze.

Art. 61 Dipendenza dei tribunali militari di guerra dal comandante supremo

1. I tribunali militari di guerra e gli uffici costituiti presso di essi dipendono dal comandante supremo, che ha l'alta vigilanza del servizio della giustizia penale militare, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, o chi ne fa le veci presso il comando supremo.

2. L'alta vigilanza del servizio della giustizia penale militare di guerra puo' essere delegata al procuratore generale militare del Re Imperatore.

Art. 62 Composizione dei tribunali militari di guerra

1. Le disposizioni di questa legge, concernenti la composizione dei tribunali militari di guerra secondo il grado dell'imputato, sono comuni sia ai militari, militarizzati e assimilati delle forze armate dello Stato, sia ai prigionieri di guerra, ai militari delle forze armate nemiche e a ogni altra persona rivestita di grado o rango corrispondente a un grado militare.

Art. 63 Casi di deferimento del giudizio ai tribunali militari non di guerra

1. Se, per gravi motivi di disciplina o di servizio, il comandante supremo ritiene opportuno che determinati procedimenti di competenza dei tribunali militari di guerra siano invece devoluti alla competenza dei tribunali militari territoriali non di guerra, questi procedono con le stesse forme stabilite per i tribunali militari di guerra, e sono, a ogni effetto, considerati come tali.

Titolo II. Della costituzione dei tribunali militari di guerra

Capo I. Dei tribunali militari di guerra ordinari.

Sezione I. Della istituzione e composizione dei tribunali.

Art. 64 Specie dei tribunali militari di guerra ordinari

1. I tribunali militari di guerra ordinari si distinguono in:

  1. 1° tribunali di armata;

  2. 2° tribunali di corpo d'armata;

  3. 3° tribunali di piazza forte;

  4. 4° tribunali territoriali di guerra.

2. Secondo i bisogni del servizio, possono istituirsi tribunali di guerra anche presso unita' mobilitate maggiori o minori di un corpo d'armata, purche', in vesto ultimo caso, trattisi di unita' che abbia la forza almeno di un reggimento e sia destinata a operare isolatamente.

Art. 65 Istituzione dei tribunali militari di guerra

1. Nei luoghi in stato di guerra, i tribunali militari di guerra ordinari sono istituiti dal comandante supremo, nel numero richiesto dalle circostanze; e rimangono costituiti presso i rispettivi comandi di armata, di corpo d'armata, di piazza forte, del territorio in stato di guerra, ovvero di altre unita' mobilitate, anche della Regia marina o della Regia aeronautica, nei casi di servizio a terra.

2. I comandanti delle unita' suindicate hanno facolta' di istituire essi medesimi i tribunali, quando le truppe dipendenti si trovino in condizioni eccezionali di servizio o di comunicazione rispetto al comando supremo.

3. Nei luoghi in stato di guerra, quando non si sia provveduto alla costituzione dei tribunali militari territoriali di guerra nei modi indicati dai commi precedenti, la cognizione dei reati soggetti alla competenza di essi e' attribuita ai tribunali militari territoriali ordinari, i quali procedono con le forme stabilite per i tribunali militari territoriali di guerra, e sono, a ogni effetto, considerati come tali.

Art. 66 Sede e circoscrizione

1. I tribunali di armata, di corpo d'armata e di altre unita' mobilitate hanno sede, possibilmente, nel luogo medesimo dove ha sede il comando della unita' presso cui sono costituiti, e seguono il comando stesso nelle sue dislocazioni.

2. La sede e la circoscrizione degli altri tribunali sono stabilite dal comandante supremo salvo che tratti:

  1. 1) di tribunali, istituiti a norma del secondo comma dell'articolo precedente, nel qual caso provvede un comandante che li ha istituiti.

Art. 67 Composizione

1. Ciascuno dei tribunali militari di guerra e' comune a tutte le forze armate dello Stato, ed e' composto di un presidente, avente grado non inferiore a colonnello, e di almeno sei giudici, compreso il giudice relatore appartenente al corpo della giustizia militare, dei quali almeno due ufficiali superiori e gli altri capitani. Se il presidente ha grado di colonnello, i giudici, che abbiano tale grado, devono essere meno anziani di lui.

2. Il tribunale militare di guerra giudica con l'intervento del presidente e di quattro giudici, compreso il relatore, designati dal presidente, dei quali almeno uno ufficiale superiore.

3. In caso di mancanza, assenza, incompatibilita' o altro impedimento del presidente, ne fa le veci il giudice di grado piu' elevato o, a parita' di grado, di maggiore anzianita'.