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Sez. 6, Ordinanza n. 42 del 18/01/1972 Cc. (dep. 22/02/1972) Rv. 120171 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - FORMULA CHE ESCLUDA OGNI CONCRETO PREGIUDIZIO ALL'IMPUTATO - DIFETTO DI INTERESSE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120171-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - FORMULA CHE ESCLUDA OGNI CONCRETO PREGIUDIZIO ALL'IMPUTATO - DIFETTO DI INTERESSE - FATTISPECIE.*

L'interesse ad impugnare un provvedimento sussiste soltanto a condizione che dal provvedimento stesso possa derivare un concreto pregiudizio, di qualsiasi natura, ad un diritto soggettivo della parte che impugna. L'imputato prosciolto perche il fatto non costituisce reato (per difetto dell'elemento soggettivo) non ha interesse ad impugnare per ottenere la modificazione della sola motivazione della sentenza (sotto il profilo della Mancanza dell'elemento oggettivo), perche l'eventuale accoglimento dell'impugnazione lascerebbe inalterato il dispositivo di proscioglimento perche il fatto non costituisce reato, e non farebbe conseguire all'impugnante alcuna utilita giuridica. (V 117835, anno 1971).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)