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Sez. 2, Sentenza n. 1379 del 31/01/2012 (Rv. 621542 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - ESTENSIONE DELLA DEMANIALITÀ - IN GENERE | Darsena costruita su suolo privato - Demanialità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621542-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - ESTENSIONE DELLA DEMANIALITÀ - IN GENERE

È configurabile una darsena privata, se scavata in suolo privato e senza apportare modifiche alla conformazione strutturale (alveo) del bacino d'acqua demaniale di alimentazione. (Nell'affermare l'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio, ritenendone viziata la motivazione, la sentenza impugnata secondo cui, nell'ipotesi di realizzazione di una darsena su suolo sito sulla sponda di un fiume, il terreno, originariamente privato ma così trasformato (darsena), era divenuto anch'esso demaniale, trattandosi di comprensorio sito "in zona di demanio marittimo" e sussistendo l'inseparabilità rispetto al mare. La Cassazione ha affermato che, nel caso di specie, il giudice di merito avrebbe dovuto operare una puntuale ricognizione circa le vicende costruttive della darsena e le caratteristiche del rapporto tra essa e il corso d'acqua - fiume Sile -, che ne costituiva la principale fonte di alimentazione e, ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie, avrebbe dovuto stabilire in forza di quale fatto giuridico e di quale disposizione, non vertendosi in tema di demanio lacuale, l'opera artificiale era stata sussunta nel demanio marittimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)