Sez. 3, Sentenza n. 17485 del 23/08/2011 (Rv. 619077 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA | Domanda di risarcimento del danno - Omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa - Irrilevanza - Danno risarcibile - Nozione - Desumibilità dalla comune esperienza - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA
All'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)