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Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa

Testo in vigore al

Art. 41

1. Chi deduce la falsita' di un documento deve provare che sia stata gia' proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale competente.

Art. 42

1. Qualora la contestazione possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale e' dedotta la falsita', la sezione pronuncia sulla controversia principale.

2. La decide pure dopo che sia trascorso il termine prefisso a norma dell'articolo precedente, senza che siano stati compiuti gli atti prescritti dal Codice di procedura civile, fino alla proposta della querela.

3. Proposta la querela, la sezione sospende la decisione fino al termine del giudizio di falso.

Art. 43

1. Terminato il giudizio di falso, la parte che ha dedotta la falsita' deve, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, depositarne copia nella segreteria, sotto pena, se e' il ricorrente, della decadenza del ricorso.

Art. 44

1. Nel termine di dieci giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso incidentale, l'autorita' e il ricorrente principale possono presentare memorie, fare istanze e produrre i documenti che ritengono opportuni.

Titolo IV. Dell'abbandono del ricorso e della rinuncia.

Art. 45

1. La perenzione del ricorso opera di diritto e puo' essere rilevata anche d'ufficio.

2. Nel caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese del giudizio perento.

Art. 46

1. In qualunque stadio della controversia si puo' rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, mediante dichiarazione verbale, di cui e' steso processo.

2. Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti.

3. La rinunzia dev'essere notificata alla controparte, eccetto il caso in cui sia fatta oralmente all'udienza.

Titolo V. Della ricusazione.

Art. 47

1. Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici od alla loro astensione, secondo il Codice di procedura civile, sono applicabili ai componenti delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria.

Art. 48

1. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima della udienza designata, con domanda diretta al presidente della sezione adita o dell'adunanza plenaria, quando sono noti i consiglieri o referendari che devono prendere parte all'udienza; in caso contrario, puo' proporsi oralmente all'udienza medesima prima della discussione.

2. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito di mandato speciale.

3. Quando si tratti di ricusare il funzionario delegato per l'esecuzione di un mezzo istruttorio, la ricusazione deve farsi entro tre giorni da quello in cui fu pubblicata la decisione o il provvedimento di delegazione. In caso d'urgenza, il presidente puo' provvedere alla surrogazione con altro funzionario.

Art. 49

1. Il segretario da' immediata comunicazione della domanda al funzionario ricusato, il quale, in fine di essa, deve fare la risposta sulla sussistenza dei motivi.

Art. 50

1. La sezione o l'adunanza plenaria, in Camera di consiglio, decide sulla domanda.

2. Se la domanda e' rigettata, la parte che l'ha proposta e' condannata con la stessa decisione a una multa, che puo' estendersi fino a lire centocinquanta.

3. La multa non e' applicabile se la domanda e' proposta dall'Amministrazione.

4. La ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli atti anteriori.

Titolo VI. Delle udienze e della decisione.

Art. 51

1. Il segretario, ricevuta la domanda di fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso, ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta. Indi presenta la domanda stessa col ricorso, il contro ricorso, il ricorso incidentale, le carte e i documenti al presidente della sezione, il quale nomina il relatore ed assegna il giorno dell'udienza.

2. Nello stesso decreto di fissazione d'udienza il presidente puo', ad istanza di parte o d'ufficio, dichiarare il ricorso urgente.

Art. 52

1. Se alcuna delle parti, o la pubblica amministrazione, chieda che per ragione di connessione due ricorsi siano uniti e venga provveduto su di essi con una sola decisione, la sezione, udite le parti interessate, puo' ordinarne l'unione. Il presidente puo', anche quando non sia stata chiesta l'unione, ordinare d'ufficio che i due ricorsi siano chiamati alla stessa udienza, affinche' la sezione possa giudicare della loro connessione e, ove si faccia luogo alla riunione, pronunciare sui due ricorsi con una sola decisione.

Art. 53

1. La determinazione del giorno dell'udienza ha luogo secondo l'ordine d'iscrizione delle domande nel registro indicato nell'articolo 51.

2. I ricorsi urgenti hanno la precedenza, osservato l'ordine d'iscrizione nel registro predetto.

Art. 54

1. Otto giorni almeno prima della udienza stabilita, il segretario ne da' avviso alle parti, nel domicilio eletto, ed al Ministero da cui dipende l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 55

1. Il ricorso nel giorno stabilito e' deciso, ancorche' non intervengano le parti ne' i loro avvocati.

Art. 56

1. All'udienza assiste il segretario della sezione.

2. I ricorsi sono chiamati all'udienza dal presidente secondo l'ordine stabilito nell'estratto del ruolo di udienza, mantenuta la prercedenza agli urgenti.

3. E' pero' in facolta' del presidente di variare parzialmente, pegravi ragioni, l'ordine di chiamata dei ricorsi. Dell'uso di tale facolta' e dei motivi della variazione e' fatta menzione nel foglio di udienza.

4. Il relatore espone i fatti che sono fondamento del ricorso e delle conclusioni, nelle quali si riassumono gli atti, le istanze e le eccezioni prodotte dalle parti.

Art. 57

1. Se nel giorno stabilito per l'udienza, questa non potesse tenera la spedizione dei ricorsi s'intende rimandata al primo giorno udienza immediatamente successiva.

Art. 58

1. Il presidente dirige le udienze e puo' limitare la discussione alle questioni fondamentali del ricorso.

2. Mantiene il buon ordine, e quanto prescrive dev'essere immediatamente eseguito.

Art. 60

1. Il presidente, per gravi motivi di ordine pubblico, puo' richiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 61

1. La sezione, dopo la discussione, pronuncia la decisione.

2. La pronunciazione della decisione puo' essere differita ad una delle prossime udienze.