Codici penali militari di pace e di guerra
Testo in vigore al
ยง 5. Dei testimoni
Art. 338 Segreto professionale
1. Il diritto di astenersi dal testimoniare, determinato dal segreto professionale a norma dell'articolo 351 del codice di procedura penale, spetta anche al militare incaricato della difesa di un imputato davanti ai tribunali militari.
Art. 339 Segreto d'ufficio
1. Nei casi preveduti dall'articolo 352 del codice di procedura penale, quando il giudice istruttore ritiene non fondata la dichiarazione del militare, rimette gli atti al procuratore generale militare del Re Imperatore, che ne informa il Ministro da cui il militare dipende. In tal caso, non si procede, per il delitto preveduto dall'articolo 372 del codice penale, senza l'autorizzazione del Ministro medesimo.
Sezione III. Della chiusura della istruzione formale
Art. 340 Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministero
1. Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore militare del Re Imperatore.
2. Il procuratore militare del Re Imperatore presenta le sue requisitorie al giudice istruttore.
3. Le requisitorie non sono notificate.
Art. 341 Dissenso fra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del tribunale militare
1. Il giudice istruttore, se ritiene che la cognizione del fatto appartiene al tribunale militare, e il pubblico ministero ha chiesto invece la trasmissione degli atti ad altra Autorita', provvede con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha l'obbligo di presentare senz'altro le sue requisitorie definitive in merito; salva la facolta' di proporre la questione di competenza nel dibattimento.
Art. 342 Sentenza d'incompetenza
1. Quando il giudice istruttore ritiene che la cognizione del fatto appartiene ad altro tribunale militare, ovvero all'Autorita' giudiziaria ordinaria, o ad altro giudice speciale, pronuncia sentenza, con cui ordina l'invio degli atti all'Autorita' competente.
2. Se il giudice istruttore riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza di un tribunale di bordo, ordina l'invio degli atti al comandante a cui spetta di convocare il tribunale.
Art. 343 Sentenza di rinvio a giudizio. Provvedimenti relativi alla liberta' personale dell'imputato
1. Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del tribunale al quale egli e' addetto, e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina, con sentenza, il rinvio dell'imputato davanti al tribunale medesimo, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale, o di astenersi dal rinviare a giudizio in applicazione dell'articolo 210.
2. Con la stessa sentenza, il giudice istruttore, se non ha disposto anteriormente, puo' dare i provvedimenti menzionati nell'articolo 301 del codice di procedura penale, ovvero puo' modificarli o revocarli.
3. Se l'imputato non e' detenuto per il reato per cui si procede, si applicano le disposizioni dell'articolo 375 del codice di procedura penale.
Art. 344 Sentenza di proscioglimento
1. Nel caso di proscioglimento, e' ordinata la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza gia' provvisoriamente applicate e che devono essere revocate in conseguenza del proscioglimento, e sono applicate le misure di sicurezza a norma della legge penale comune e di questo codice.
Art. 345 Sentenza di astensione dal rinvio a giudizio per il reato militare di duello
1. Nel caso preveduto dall'articolo 210, il giudice pronuncia sentenza, con la quale dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
Art. 346 Requisiti formali della sentenza del giudice istruttore
1. La sentenza del giudice istruttore, pronunciata in confronto di un militare, contiene, in aggiunta ai requisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale, le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene.
Art. 347
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103
Art. 348 Impugnazione della sentenza istruttoria
1. Contro la sentenza del giudice istruttore, che dichiara non doversi procedere, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo, il procuratore militare del Re Imperatore puo' proporre ricorso al tribunale supremo militare.
2. Puo' ricorrere al tribunale supremo militare l'imputato, per il quale la sentenza del giudice istruttore dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove, o per concessione del perdono giudiziale, o in applicazione dell'articolo 210, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo.
3. Se trattasi di sentenza di proscioglimento, il ricorso e' ammesso per i motivi indicati nell'articolo 387; e, se trattasi di sentenza che dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo, limitatamente al motivo dell'incompetenza di questo tribunale.
4. Il ricorso e' proposto, a pena di decadenza, nel termine di cinque giorni, decorrenti, per il procuratore militare del Re Imperatore, dalla comunicazione del deposito in cancelleria dell'originale della sentenza, e, per l'imputato, dalla notificazione della sentenza stessa.
Art. 349 Assenza dell'imputato
1. Se l'imputato non si e' potuto arrestare, o e' evaso prima della sentenza di rinvio a giudizio, questa e' notificata nei modi stabiliti dal Codice di procedura penale; e se l'imputato appartiene a un corpo o a una nave, e' posta all'ordine del giorno del corpo o della nave, al quale effetto essa e' trasmessa al comandante dell'uno o dell'altra.
Capo III. Della istruzione sommaria
Art. 350 Casi in cui si procede con istruzione sommaria
1. Fuori dei casi preveduti dal primo comma dell'articolo 324, il procuratore militare del Re Imperatore procede con istruzione sommaria, quando si verificano le circostanze di fatto e le condizioni enunciate nell'articolo 389 del codice di procedura penale.
2. In ogni altro caso, il procuratore militare del Re Imperatore puo' richiedere l'istruzione formale o procedere con istruzione sommaria.9
Art. 351 Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore
1. Il procuratore militare del Re Imperatore, se ritiene che non si debba procedere, anche solo per taluno fra piu' coimputati, o se ritiene che la cognizione del fatto appartiene a un tribunale militare di bordo, trasmette gli atti al giudice istruttore, con le opportune richieste.
2. Il giudice istruttore, se accoglie tali richieste, pronuncia sentenza, con cui dichiara non doversi procedere, ovvero ordina la trasmissione degli atti all'Autorita' competente; altrimenti dispone che l'istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati.
3. Per la sentenza del giudice istruttore, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 344 a 349.
Art. 352 Requisiti formali della richiesta di citazione a giudizio
1. La richiesta del procuratore militare del Re Imperatore per la citazione di un militare a giudizio contiene, in aggiunta ai requisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale, le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene.
Capo IV. Della riapertura dell'istruzione
Art. 353 Riapertura dell'istruzione e procedimento relativo
1. La riapertura della istruzione e' ammessa nei casi stabiliti dal codice di procedura penale, ed e' regolata dalle disposizioni del codice stesso.
Titolo quinto. Del giudizio
Capo I. Degli atti preliminari al giudizio
Sezione I. Degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti con istruzione formale
Art. 354
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103
Art. 355
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103
Art. 356
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103
Art. 357
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103
Art. 358 Fissazione del dibattimento e notificazione dell'avviso relativo
1. 11 presidente fissa il giorno e l'ora del dibattimento.
2. L'avviso del giorno e dell'ora fissati per il dibattimento e' notificato all'imputato e al difensore. Se l'imputato non e' detenuto, la notificazione gli e' fatta nei modi stabiliti, per la citazione dei testimoni, dagli articoli 298 e 299.
3. 11 termine per comparire non puo' essere minore di cinque giorni, osservate le disposizioni dell'articolo 183 del codice di procedura penale.