Sez. 1, Sentenza n. 4409 del 10/07/1980 (Rv. 408278 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - VOCATIO IN IUS - MANCATA INDICAZIONE DELLA UDIENZA DI COMPARIZIONE E MANCATA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - NULLITA DELLA CITAZIONE - RILEVAZIONE IN GRADO DI APPELLO - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - VOCATIO IN IUS - MANCATA INDICAZIONE DELLA UDIENZA DI COMPARIZIONE E MANCATA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - NULLITA DELLA CITAZIONE - RILEVAZIONE IN GRADO DI APPELLO - CONSEGUENZE.*
La Mancanza dell'indicazione dell'udienza di comparizione, nella copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, determina, nel caso in cui il convenuto non si sia costituito, la nullita dell'atto medesimo, a norma dell'art 164 cod proc civ. il rilievo di tale nullita in grado d'appello impone una pronuncia che travolga l'intero processo, senza alcuna possibilita di rimessione al primo giudice, atteso che questa e prevista dall'art 354 cod proc civ solo per la diversa ipotesi della nullita della notificazione di detto atto. (V 3494/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)