Sez. 1, Sentenza n. 2237 del 06/07/1972 (Rv. 359539 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - DESTINAZIONE DI UN'AREA ACQUISTATA CON UN UNICO ATTO ALLA COSTRUZIONE DI UNA PLURALITA DI EDIFICI - ESENZIONI PREVISTE DALL'ART 14 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - DESTINAZIONE DI UN'AREA ACQUISTATA CON UN UNICO ATTO ALLA COSTRUZIONE DI UNA PLURALITA DI EDIFICI - ESENZIONI PREVISTE DALL'ART 14 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Quando un'area edificabile acquistata con unico atto sia destinata alla costruzione di una pluralita di edifici, per fruire delle agevolazioni sull'imposta di registro previste dall'art 14 della legge 2 luglio 1949, n 408, e indispensabile che l'intero complesso edilizio venga portato a compimento entro il biennio dall'inizio dell'attivita costruttiva su tutto il terreno unitariamente considerato, coincidente con la data iniziale dei lavori di costruzione del primo edificio. (Conf 2316'70, mass n 348506).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)