Sez. 4, Sentenza n. 35672 del 13/05/2009 Cc. (dep. 15/09/2009) Rv. 245776 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE | Sostituzione di misura meno afflittiva con una più grave - Perdita di efficacia della nuova misura - Ripristino della originaria misura - Legittimità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE
Il Tribunale del riesame, qualora dichiari la perdita di efficacia della misura della custodia cautelare (nella specie, per omesso interrogatorio), applicata in sostituzione ex art. 276, comma primo cod. proc. pen. di altra misura meno afflittiva, legittimamente dispone il ripristino di quest'ultima.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)