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Sez. 1 - , Ordinanza n. 10286 del 27/04/2018 (Rv. 648123 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Prestazione del servizio di negoziazione titoli - Obblighi di informazione - Contenuto - Inadempimento - Acquisto di titoli ad alto rischio - Risarcimento del danno - Individuazione - Quantificazione del danno - Criteri.
Stato
decisa il 2018-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648123-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, l'accertata propensione al rischio del cliente che non rivesta le caratteristiche dell'investitore abilitato o professionale non elimina gli obblighi informativi dell'intermediario ma li qualifica in modo peculiare, nel senso che l'esperienza dell'investitore e le sue scelte devono orientare la selettività delle informazioni da fornire, dirigendosi verso quelle specifiche e non generalmente o facilmente accessibili del prodotto, tenuto conto che tanto più elevato è il rischio dell'investimento tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire, essendo necessario verificare se le decisioni d'investimento si siano fondate sulla conoscenza effettiva dei rischi conoscibili del prodotto. Pertanto, nell'ipotesi di accertato inadempimento, il fatto lesivo consiste nell'essere stato posto a carico del medesimo cliente un rischio che presumibilmente egli non si sarebbe accollato, ove ne fosse stato informato ed il danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)