Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura
Testo in vigore al
Titolo III. Provvedimenti per la bonifica, l'irrigazione e la colonizzazione
Capo I. Opere pubbliche di bonifica
Art. 22 Irrigazione e bonifica
1. E' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la esecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, ivi comprese le connesse opere pubbliche di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, con precedenza a quelle necessarie al completamento di complessi irrigui ed alla diretta utilizzazione delle acque.
2. Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare alle opere previste dagli articoli 1 e 2 della citata legge 10 novembre 1954, n. 1087 e dai presente articolo.
Art. 23 Opere pubbliche di bonifica montana
1. E' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi, in ragione di 5 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991.
Capo II. Norme per la esecuzione delle opere pubbliche
Art. 24 Nuove agevolazioni
1. Nei territori specificatamente indicati nel primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonche' in quelli classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, nel quinquennio dal 1960-1961 al 1964-65, puo' essere anticipata dallo Stato la intera spesa di costruzione delle opere pubbliche di bonifica.
2. La quota di spesa a carico della proprieta' privata anticipata dallo Stato e' recuperata in 25 anni e su di essa sara', applicato l'interesse del 2 per cento; lo ammortamento avra' inizio dall'anno successivo al collaudo delle opere.
Art. 25 Dichiarazione di urgenza ed indifferibilita'
1. Con il provvedimento di approvazione del progetto puo' essere dichiarata la pubblica utilita' delle opere di miglioramento fondiario di competenza privata da eseguirsi nei comprensori di bonifica, anche prima della approvazione del piano di trasformazione, purche' le opere stesse non siano di esclusivo interesse di singole aziende.
2. Le opere suddette nonche' le opere di competenza statale e privata e quelle di miglioramento fondiario eseguibili ai termini delle vigenti leggi, riconosciute di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ad eccezione di quelle di esclusivo interesse delle singole aziende.
3. La dichiarazione di urgenza e di indifferibilita' e' inserita nei provvedimenti di approvazione dei progetti.
Art. 26 Agevolazioni per l'esecuzione delle opere
1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad anticipare le somme occorrenti alla progettazione di opere pubbliche di bonifica e di opere private a servizio di piu' fondi, da eseguire nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65 e in casi eccezionali a provvedere nello stesso quinquennio direttamente od in concessione a studi, progettazioni e ricerche anche sperimentali di interesse generale. Le somme anticipate per gli elaborati che fanno parte integrante dei progetti esecutivi per le quote di spesa che vanno a carico della proprieta' privata ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono recuperabili sullo stato finale dei lavori.
2. Su richiesta dei proprietari interessati, i consorzi di bonifica possono assumere la esecuzione, oltre che di opere di bonifica di competenza privata, ai sensi dello articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, anche di opere di miglioramento fondiario.
3. Il credito del consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di cui al precedente comma e di quelle di cui all'articolo 2 della, legge 30 luglio 1957, n. 667, siano esse comuni a piu' fondi o particolari ad un dato fondo, e' equiparato, a tutti gli effetti, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale.
Capo III. Sviluppo e consolidamento della proprieta' contadina
Art. 27 Agevolazioni finanziarie
1. Nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65 e' autorizzata la spesa di:
1) lire 8 miliardi, in ragione di lire 1.600 milioni per esercizio, per la concessione di sussidi in conto capitale, nella misura prevista dal secondo comma del precedente articolo 8, per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 3 della legge 1 febbraio 1956, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni;
2) lire 2 miliardi e 500 milioni, in ragione di lire 500 milioni per esercizio, per la concessione di sussidi per l'acquisto di terreni e di case di abitazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 1 febbraio 1956, n. 53;
3) lire 4 miliardi, in ragione di lire 800 milioni per esercizio, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.
2. E' autorizzato il limite di impegno di lire 600 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina, ai sensi del decreto legislativo 21 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le annualita' relative saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 600 milioni nel 1960-61; 1.200 milioni nel 1961-62; 1.800 milioni nel 1962-63; 2.400 milioni nel 1963-64; 3.000 milioni dal 1964-65 al 1989-90; 2.400 milioni nel 1990-91; 1.800 milioni nel 1991-92, 1.200 milioni nel 1992-93; e 600 milioni nel 1993-94.
4. Il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina, previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni, da porsi a carico dei beneficiari, e' stabilito, nei limiti delle disponibilita' esistenti sulle predette autorizzazioni di spesa, nella misura del 2 per cento per gli acquisti effettuati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65.6
5. Il concorso dello Stato per dette operazioni e' calcolato in conformita' di quanto previsto dall'articolo 34 della presente legge, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione.
6. Il tasso di interesse sul debito, sia nel caso di terreni venduti nello stesso quinquennio dalla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, sia nel caso di terreni assegnati dagli Enti di riforma fondiaria, sia nel caso di terreni assegnati dall'Ente nazionale per le Tre Venezie ai sensi della legge 31 marzo 1955, n. 240, non puo' superare il limite massimo del 2 per cento.6a
7. Le disposizioni sulla proprieta' contadina richiamate e contenute nella legge 1 febbraio 1956, n. 53, e nelle leggi successive, sono prorogate al 30 giugno 1965 con le modificazioni e le integrazioni della presente legge.
Art. 28 Agevolazioni tributarie
1. Oltre alle agevolazioni tributarie di cui alle leggi menzionate nell'ultimo comma dell'articolo precedente, sono concesse le seguenti agevolazioni.
2. Le imposte, sovrimposte ed addizionali sul reddito dominicale ed agrario non si applicano per un periodo di 5 anni sui terreni acquistati a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi quelli acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, ovvero assegnati a termini delle leggi 16 giugno 1927, n. 1100; 31 dicembre 1947, n. 1629; 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 31 marzo 1955, n. 240, nonche' della legge della Regione siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il periodo di esenzione decorre dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dal 1 gennaio successivo alla data della assegnazione o dell'acquisto, se posteriori.
4. Per i terreni classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per quelli indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, la durata della esenzione prevista dal secondo comma del presente articolo e' elevata ad otto anni.
5. Per godere dei benefici di cui ai precedenti commi gli interessati dovranno produrre al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette apposita domanda in carta libera corredata dalla copia autentica, pure in carta libera, del contratto di acquisto o di assegnazione. Tale domanda deve essere proposta entro 90 giorni dalla data di acquisto o di assegnazione: se lo acquisto o l'assegnazione sono antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda deve essere prodotta entro 90 giorni da questa ultima data.
6. Se la domanda e' prodotta tardivamente, l'esenzione decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione.
7. L'esenzione cessa quando i terreni sono alienati prima della scadenza dei termini suindicati.
8. Tutti gli atti e i documenti, comprese le note di trascrizione ipotecaria nonche' le certificazioni, attestazioni ed il rilascio delle copie relative inerenti alla applicazione delle leggi riguardanti la formazione e l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina e l'arrotondamento o accorpamento dei terreni montani, sono esenti dalla imposta di bollo; gli onorari notarili sono ridotti a meta'.
9. I documenti suddetti verranno inoltre rilasciati gratuitamente dalle autorita' competenti salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.
10. L'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o allo accorpamento della piccola proprieta' contadina, fatti ai sensi delle vigenti leggi, e' dovuta nella misura fissa di lire 500.
Art. 29 Modifiche all'articolo 30 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, contenente il testo unico per la finanza locale
1. Tra i materiali esenti dalla imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 30, n. 6, del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, rientrano anche quelli impiegati nella costruzione e riparazione, da parte di agricoltori o di allevatori singoli o associati, di impianti e di attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e degli allevamenti ed impianti e attrezzature per stabulare, parcare e far pascolare gli animali e gli uccelli nonche' quelli impiegati per la costruzione e riparazione di abitazioni e di uffici e servizi, annessi alle aziende agrarie e agli allevamenti.
Art. 30 Valorizzazione della proprieta' contadina nei comprensori di riforma
1. E' autorizzata la spesa di lire 45 miliardi, in ragione di 13 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1962-1963, per le opere di completamento delle strutture essenziali, per l'incremento della produttivita' economico-agraria nei territori oggetto d'intervento, ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 9 agosto 1954, n. 639, e della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104.
2. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi, in ragione di 3 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1962-63, per l'espletamento di compiti di assistenza tecnica e di valorizzazione economico-agricola attribuiti agli enti e sezioni di riforma fondiaria, nelle rispettive circoscrizioni.
3. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite, nei limiti degli stanziamenti annuali, tra gli enti interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e vengono erogate nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.
4. Per esse non sono consentite le operazioni di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 998, e allo articolo 3 della legge 9 luglio 1957, n. 600.
5. Per l'esplicazione dei compiti di cui ai precedenti commi, sono applicabili le disposizioni che regolano le attivita' degli enti interessati, ivi comprese quelle in materia di agevolazioni ed esenzioni fiscali e tributarie.
Capo IV. Organizzazione e compiti dei consorzi di bonifica e degli enti di colonizzazione
Art. 31 Delega, in materia di Consorzi di bonifica
1. Il Governo della Repubblica e delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia di Consorzi di bonifica, in base ai seguenti principi e criteri:
a) semplificare la procedura in materia di bonifica e di trasformazione fondiaria, al fine di consentire la piu' rapida attuazione dei programmi di bonifica;
b) assistere e facilitare l'iniziativa privata, con particolare riguardo a quella contadina, nella procedura per il conseguimento delle provvidenze statali, nonche' realizzare iniziative necessarie alla valorizzazione economico-agraria;
c) assicurare, con la riforma del sistema elettivo dei Consorzi, una piu' adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari, singoli o associati;
d) determinare i poteri della pubblica Amministrazione nei confronti dei Consorzi di bonifica e delle amministrazioni consortili, al fine di assicurarne il buon funzionamento.
2. Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di quindici senatori e di quindici deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.
Art. 32 Delega in materia di Enti di colonizzazione
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia degli Enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100 ed al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498; al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
2. I decreti dovranno consentire agli Enti suddetti, fermi restando i compiti istituzionali previsti dalle leggi vigenti, di intervenire, sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, determinando le condizioni e le modalita relative, in zone agricole particolarmente depresse da valorizzare, anche fuori dei territori di riforma, nelle quali non siano costituiti consorzi di bonifica integrale o di bonifica montana, ovvero quando l'azione dei consorzi stessi sia limitata all'esecuzione di opere pubbliche o sia inadeguata ai fini della valorizzazione economico-sociale:
1) promuovendo o compiendo studi o progettazioni per la valorizzazione economico-sociale delle zone di intervento;
2) assistendo e coadiuvando le singole aziende nella esecuzione di opere di trasformazione fondiaria;
3) promuovendo la costituzione di imprese a carattere cooperativo per la gestione di servizi comuni o per la lavorazione dei prodotti agricoli;
4) svolgendo, sotto le direttive del Ministero della agricoltura e delle foreste, attivita' di assistenza tecnica, economica e sociale;
5) promuovere ed effettuando operazioni di ricomposizione fondiaria sulla base delle disposizioni vigenti:
6) promuovendo e favorendo, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ogni altra iniziativa ed attivita' per lo sviluppo della produzione agricola e per la valorizzazione economico-agraria delle zone interessate.
3. I decreti potranno consentire agli enti stessi, quando devono agire fuori dei territori di riforma in zone classificate comprensori di bonifica, nelle quali non siano costituiti consorzi di bonifica e per la urgenza degli interventi non sia possibile procedere alla costituzione dei consorzi stessi, di svolgere, oltre le funzioni di cui al precedente articolo, anche le attivita' dei consorzi di cui all'articolo 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
4. Le zone di cui ai commi precedenti debbono essere delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.
5. I decreti dovranno provvedere al riordinamento dei servizi degli enti suddetti, sotto l'aspetto organico e funzionale nei limiti delle esigenze connesse alle finalita' di cui al presente articolo e tenuto presenti altresi' le esigenze temporanee ed eccezionali del completamento delle strutture essenziali di riforma fondiaria.
6. Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente.
Titolo IV. Nuovi apporti alla dotazione finanziaria della Cassa per Mezzogiorno
Art. 33 Autorizzazione di spesa
1. E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65, a favore della Cassa per il Mezzogiorno, ad integrazione della sua dotazione, per la esecuzione di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso agricolo.
2. La dotazione di cui al comma precedente sara' iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato con l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949.
3. La predetta spesa sara' computata ai fini della determinazione dell'aliquota riservata, a norma dell'articolo 40, ai territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.
Titolo V. Disposizioni finali
Art. 34 Modalita' di erogazione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui
1. Il concorso dello Stato di cui all'articolo 9, all'articolo 16, all'articolo 19 ed all'articolo 27, secondo comma, della presente legge, e' concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sara' determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ad il risparmio con decreto del Ministro per il tesoro il concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
2. L'intervento dello Stato di cui al comma precedente ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento e di preammortamento, calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma - al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonche' dell'eventuale provvigione per scarto cartelle - e quella di ammortamento e di preammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dai mutuatari nelle misure indicate ai richiamati articoli 9, 16, 19 e 27 della presente legge.
3. Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge e dalle altre vigenti disposizioni in materia di credito agrario, le ditte interessate potranno esibire all'Istituto, in luogo della documentazione di rito, una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprieta' e la liberta' del fondo offerto in garanzia.
4. Alla copertura del rischio derivante da omissioni o da errori della dichiarazione notarile l'Istituto potra' provvedere mediante polizza di assicurazione.
Art. 35 Disposizioni comuni in materia di sussidi in conto capitale e di credito agrario agevolato
1. Gli ispettori agrari compartimentali e gli ispettori regionali forestali, nelle materie di rispettiva competenza provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui prestiti e mutui, nei limiti di spesa di cui agli articoli 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979.
2. Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali forestali, nelle materie di rispettiva competenza, provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale nei prestiti e mutui di cui agli articoli 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18 e 27 della presente legge, quando si tratti di opere e di acquisti comportanti una spesa preventivata fino a 10 milioni.
3. Entro tale limite di spesa gli ispettori provinciali agrari sono competenti anche per la approvazione dell'operazione di prestito o di mutuo a tasso agevolato di cui all'articolo 12 della presente legge.
4. Le attribuzioni di competenza stabilite dai commi precedenti, oltre che per l'applicazione della presente legge, valgono anche per la concessione dei contributi e concorsi, per le stesse materie di cui agli articoli richiamati nei commi precedenti, previsti da altre disposizioni legislative.
5. I decreti di concessione dei sussidi o concorsi nei prestiti e mutui, emanati dai capi degli Ispettorati, competenti per materia e per spesa, a norma della presente legge, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato a degli uffici distaccati della Corte dei conti.
6. I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei sussidi o concorsi, emanati dai predetti Uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando la spesa per l'esecuzione delle opere e per la effettuazione degli acquisti, riferita a ciascuna ditta beneficiaria, non superi la somma di lire dieci milioni, ed i titoli emessi per il pagamento dei sussidi o concorsi stessi, sono sottoposti a controllo successivo, esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.
7. Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti e mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge si provvede a norma dell'articolo 53 del Regolamento alla legge sul credito agrario approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928.
8. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i pagamenti di competenza degli ispettori compartimentali e provinciali dell'agricoltura e degli ispettori regionali e ripartimentali forestali, e' autorizzato a disporre la emissione di ordini di accreditamento fino all'importo massimo di 300 milioni.
9. Per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento previste dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Durante il periodo di applicazione della presente legge le maggiori percentuali di contributi e concorsi dello Stato e le relative formalita' di concessione da essa previste si applicano anche nella erogazione dei fondi stanziati da altre leggi vigenti per interventi analoghi.
Art. 36 Fondo interbancario di garanzia
1. Tra gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento e' istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprieta' contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro cooperative.
2. La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento, della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive.
3. In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti, in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.
4. Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalita' giuridica e gestione autonoma ed e' amministrato da un Comitato composto di sette membri, di cui uno in rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed aventi circoscrizione nazionale o regionale.
5. Il Comitato e il Collegio sindacale - composto di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca d'Italia - sono nominati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del Comitato.
6. Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
a) all'organizzazione dei servizi del "Fondo interbancario di garanzia";
b) ai criteri e alle specifiche modalita', che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;
c) alle singole richieste di rimborso che saranno inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito;
d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento dei "Fondo".
7. Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.
8. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro pero il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
9. Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di garanzia" sono costituite:
a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al primo comma;7a
b) da annue lire 50 milioni che gli Istituti dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo effettuate in ciascun esercizio;
c) dalle somme introitate dalla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina in applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del Comitato;
d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
e) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al "Fondo interbancario di garanzia".
10. La garanzia di cui alla presente disposizione esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle disponibilita' finanziarie del "Fondo".
11. Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia" le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 14, gennaio 1959, n. 5, che sono abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.
12. Il beneficio della garanzia non e' cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle Regioni a statuto autonomo, ne' con la fidejussione della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina di cui all'articolo 7 della legge 1 febbraio 1956, n. 53.
13. Le documentazioni, le formalita', gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento del Fondo interbancario di garanzia, i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tutte le tasse ed imposte indirette sugli affari.
14. Il Fondo interbancario di garanzia 6 altresi' esente dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi comunque ad esso derivanti, dai tributi e addizionali comunali e provinciali, dall'imposta camerale, nonche' dalla imposta sulle societa'.
Art. 37 Modifiche all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645
1. I periodi di esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei territori sono aumentati di anni cinque per i lavori di trasformazione e di bonifica previsti dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, articolo 59, commi 3°, 7° e 8°, che siano stati eseguiti od iniziati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65. Il maggiore beneficio si applica per i lavori di trasformazione e di bonifica attuati in conformita' delle direttive di cui al precedente articolo 3.
Art. 38 Agevolazioni tributarie
1. L'iscrizione dei piani di ripartizione della spesa delle opere di interesse comune prescritta dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, e quella prevista dall'articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono esenti da ogni imposta e tassa, fatta eccezione per i diritti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.
Art. 39 Esenzione da bollo
1. Le domande intese ad ottenere i contributi ed i concorsi previsti dalla presente legge sono esenti da bollo.
Art. 40 Ripartizione territoriale della spesa
1. Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, e' riservata una quota della spesa complessiva, autorizzata con la presente legge, non inferiore al 40 per cento.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle Regioni a statuto speciale.
3. A tal uopo il Ministro per l'agricoltura e per le foreste assegnera' annualmente una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni stesse.
4. Nelle Regioni suddette il parere, di cui al precedente art. 3, e' dato dai competenti organi regionali.
Art. 41 Spese generali
1. E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, in ragione di lire 800 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per gli oneri di carattere generale dipendenti dalla applicazione della presente legge.
2. Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sara' provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.
Art. 42 Variazioni compensative
1. Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, potranno essere apportate variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa previste per i relativi esercizi nei vari articoli della presente legge, su richiesta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.