Sez. 5, Sentenza n. 6083 del 13/03/2009 (Rv. 607296 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA ORDINARIA SUL PATRIMONIO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) | Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Consorzi costituiti "ex" artt. 25 e 60 legge n. 142 del 1990 - Moratoria triennale "ex" art. 66, comma 14, d.l. n. 331 del 1993 - "Dies a quo" - Dal momento della trasformazione - Art. 3, comma 70, legge n. 543 del 1995 - Natura interpretativa - Conseguenze - Applicabilità retroattiva.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA ORDINARIA SUL PATRIMONIO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972)
In tema di imposta sul patrimonio netto delle imprese, ai consorzi costituiti "ex" artt. 25 e 60 della l. n. 142 del 1990 si applica, ai sensi dell'art. 66, comma quattordicesimo, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, il beneficio della moratoria fiscale sino al 31 dicembre del terzo anno, successivo a quello di trasformazione. Tale triennio decorre a partire dal giorno della trasformazione, in base a quanto disposto dall'art. 3, comma settanta, legge n. 543 del 1995, norma quest'ultima di interpretazione autentica, applicabile, quindi, retroattivamente.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 25, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 60, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Legge 23/12/1995 num. 543 art. 3 com. 70, Decreto Legge 30/09/1993 num. 331 art. 66 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)