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Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A partire dalla data nella quale entrera' in vigore il nuovo catasto edilizio urbano istituito con la legge 11 agosto 1939, n. 1249, e fino a quando, cessato il regime di blocco dei fitti, non sara' provveduto alla revisione generale delle rendite catastali delle unita' immobiliari urbane, il reddito imponibile di tali unita' e' determinato applicando alle rendite catastali definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-39 i coefficienti di aggiornamento che, per le singole categorie di unita' immobiliari, saranno stabiliti ogni anno dal Ministro per le finanze, sentita la Commissione censuaria centrale.

2. Per le unita' immobiliari non ancora iscritte nel nuovo catasto edilizio urbano il reddito imponibile e' determinato, fino a quando non sara' avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita catastale aggiornata attribuita alle unita' immobiliari similari gia' censite in catasto.1

Art. 2

1. Qualora il reddito lordo effettivo delle unita' immobiliari, considerate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1, ridotto del 25 per cento sia superiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente per oltre un quinto di questa, l'imponibile sara' determinato secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219.1

2. Le medesime disposizioni si applicano, a richiesta degli interessati, nei casi in cui, per effetto delle esenzioni dagli aumenti di fitto, o delle riduzioni degli aumenti stessi ammesse dalle leggi di blocco, il reddito lordo effettivo dell'unita' immobiliare ridotto del 25 per cento sia inferiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente, per oltre un quinto di questa.

3. Quando si verifichi tale condizione beneficiano anche delle disposizioni anzidette l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti autonomi per le case popolari nonche' gli altri Enti indicati nell'art. 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Art. 3

1. Nella dichiarazione annuale dei redditi, di cui alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, dovranno essere indicati i redditi imponibili determinati a norma dei precedenti articoli.

2. Per l'accertamento dei redditi di cui al secondo comma dell'articolo 1 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni portate dal Titolo I, Capo IV del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni.1

Art. 4

1. Nel primo anno dell'applicazione dell'imposta sulla base del nuovo catasto edilizio urbano i contribuenti possono ricorrere contro il ruolo all'intendente di finanza, nel termine di sei mesi dalla notifica della cartella esattoriale di pagamento, per errori materiali, duplicazioni ed intassabilita' dei redditi iscritti a ruolo.

2. L'intendente di finanza ha la facolta' di accordare, in tali casi, la sospensione della riscossione dell'imposta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA