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Sez. 3, Sentenza n. 1193 del 16/03/2000 Cc. (dep. 07/07/2000) Rv. 217177 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Reato di false comunicazioni sociali - Rapporto di specialità - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217177-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

Tra il reato di truffa e quello di false comunicazioni sociali non vi è rapporto di specialità perché il secondo si esaurisce nella commissione di un falso, cioè nell'esposizione nei bilanci della società o in altre comunicazioni sociali di fatti non rispondenti al vero, sicché, pur costituendo tale condotta fraudolenta un raggiro, cioè un elemento specializzante rispetto alla fattispecie della truffa, tuttavia mancano di questo reato le componenti dell'induzione in errore dei destinatari di quelle comunicazioni e del raggiungimento di un ingiusto profitto con altrui danno, entrambe non richieste nell'ipotesi di cui all'art. 2621 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)