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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 14 ottobre 1987, causa 248/84

Decisione
decisa il 1987-10-14
ECLI
ECLI:EU:C:1987:437

Epigrafe

Sentenza della Corte 14 ottobre 1987 Nella causa 248/84, Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. M. Seidel, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'economia, e dal prof. R. Lukes, ordinario di diritto presso l'università di Münster, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Émile-Reuter, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, N. Koch, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento dell'art. 1 della decisione della Commissione 23 luglio 1984 che dichiara incompatibili con il mercato comune, ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE, gli aiuti per gli investimenti disposti dal Land Nord-rhein-Westfalen nelle zone di sviluppo di Borken-Bocholt e di Siegen, LA CORTE, composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, J. C. Moitinho de Almeida presidente di sezione, T. Koopmans, U. Everling, C. Kakouris, R. Joliet e F. Schockweiler, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: B. Pastor, amministratore vista la relazione d'udienza, modificata in esito alla fase orale del 1° luglio 1986, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, all'udienza del 16 dicembre 1986, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 16 ottobre 1984, la Repubblica federale di Germania ha proposto, a norma dell'art. 173, 1° comma, del trattato CEE, un ricorso mirante all'annullamento della decisione della Commissione 23 luglio 1984 nella parte in cui dichiara incompatibili col mercato comune gli aiuti concessi nel 1982 dal Land Nordrhein-Westfalen alle imprese ubicate nelle zone di sviluppo di Borken-Bocholt e di Siegen.
punto 2
Nella Repubblica federale di Germania le sovvenzioni con scopo regionale sono in linea di massima attribuite dai vari Länder (Stati federati). Tuttavia, in seguito ad un emendamento del Grundgesetz (legge fondamentale) effettuato nel 1969, il nuovo art. 91 bis stabilisce che il Bund (Stato federale) contribuisce al miglioramento delle strutture economiche regionali ad opera dei vari Länder. In forza di detto art. 91 bis, una legge federale intitolata « Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur”» (legge sui compiti comuni per il miglioramento delle strutture economiche regionali, in prosieguo: « compito comune ») è stata adottata il 6 ottobre 1969.
punto 3
Questa legge ha istituito un comitato per la pianificazione composto dai ministri federali dell'economia e delle finanze e da un ministro per ciascuno degli undici Länder, nel quale lo Stato federale dispone tuttavia dello stesso numero di voti di cui dispone il complesso dei Länder. Questo comitato ha suddiviso la Repubblica federale di Germania in 179 « zone di sviluppo » (o bacini di occupazione). Esso ha pure scelto un determinato numero di indici economici in base ai quali le zone sono state classificate, il che ha consentito di determinare quelle nelle quali la situazione economica era meno favorevole. Per le zone che più divergono dalla media federale, sono stati elaborati programmi di aiuti sotto forma di piani di massima adottati regolarmente di conserva dal Bund e dai Länder dal 1972. Le sovvenzioni corrisposte nel contesto di detti piani di massima sono finanziati nel contempo dallo Stato federale e dai Länder. Nel 1981 il comitato per la pianificazione ha modificato la delimitazione delle zone di sviluppo dipendente dal « compito comune » ed ha adottato nuovi indici economici.
punto 4
Parallelamente ai piani di massima adottati in forza del « compito comune », il Land Nordrhein-Westfalen ha da tempo predisposto programmi di aiuti con scopo regionale a favore delle imprese che investono nel suo territorio. A questo scopo esso si è valso della delimitazione delle zone di sviluppo e degli indici contemplati dal « compito comune ». In base a ciò esso ha classificato le zone di sviluppo ubicate nel suo territorio. Nell'ambito del programma, il Land ha tuttavia concesso sovvenzioni per gli investimenti effettuati in zone che si trovavano in una situazione più sfavorevole rispetto alla media del Land, anche se queste zone non potevano fruire dei piani di massima del « compito comune » in quanto non si discostavano a sufficienza dalla media federale. All'inizio, il massimo degli aiuti che potevano essere corrisposti era del 7,5% degli investimenti effettuati dalle imprese. Nel 1982 il Land Nordrhein-Westfalen includeva nel programma di sovvenzioni le modifiche avvenute nel «compito comune», che riguardavano la delimitazione delle zone di sviluppo e la scelta degli indici economici. In questa occasione esso decideva di aumentare il massimo degli aiuti che potevano essere concessi al 10% degli investimenti effettuati dalle imprese.
punto 5
I vari piani di massima elaborati in forza del « compito comune » venivano notificati alla Commissione. Questa formulava talvolta delle obiezioni a proposito di taluni di essi, ma non adottava alcuna decisione di divieto. Quanto ai programmi di sovvenzioni del Land Nordrhein-Westfalen, anch'essi sono stati notificati alla Commissione, la quale non ha tuttavia fatto rilievi salvo per il programma relativo all'anno 1982, notificato il 21 luglio 1982, sul quale verte la presente causa.
punto 6
A proposito di questo programma la Commissione, con lettera 17 dicembre 1982, comunicava l'avvio del procedimento di cui all'art. 93 del trattato. In seguito, però, essa non si è più espressa in merito. Il Land Nordrhein-Westfalen sostiene che, a causa di questo silenzio, esso ha presunto di poter attuare il programma ed ha adottato ogni anno dei piani di massima analoghi a quello del 1982.
punto 7
Con decisione 23 luglio 1984, la Commissione ha dichiarato che gli aiuti concessi dal Land Nordrhein-Westfalen, nella parte in cui riguardavano le zone di Borken-Bocholt e di Siegen, erano incompatibili con il mercato comune e dovevano cessare di essere concessi a decorrere dal 30 giugno 1985. Essa ha così motivato la sua decisione.
punto 8
Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 92, n. 1, del trattato, la Commissione ha dichiarato che « gli aiuti concessi dal Land Nordrhein-Westfalen erano atti a danneggiare gli scambi tra gli Stati e ad alterare o minacciare di alterare la concorrenza ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato favorendo determinate imprese o determinati prodotti ».
punto 9
La Commissione ha poi dichiarato che gli aiuti in questione non potevano fruire né della deroga contemplata dall'art. 92, n. 3, lett. a), per gli « aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il livello di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione » né di quello contemplato dall'art. 92, n. 3, lett. c), per « gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo (...) di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in una misura contraria al comune interesse ».
punto 10
Secondo la Commissione l'art. 92, n. 3, lett. a), non può valere per il Land Nordr-hein-Westfalen, data la situazione economica favorevole di questo Land rispetto a quella del complesso della Comunità. D'altro canto, per determinare se il programma del Land potesse fruire, per quanto riguarda le zone di Borken-Bocholt e di Siegen, della deroga di cui alla lett. c) dell'art. 92, n. 3, del trattato, la Commissione ha anzitutto ricollocato le regioni in questione nel contesto comunitario, confrontando il prodotto interno lordo per abitante e la situazione della disoccupazione in queste regioni con le medie comunitarie corrispondenti. Essa ha poi accertato se esistessero disparità fra tutte le regioni a livello nazionale che potessero giustificare la concessione delle sovvenzioni. A questo scopo essa si è servita essenzialmente dei dati sul reddito e sul potenziale economico, sulla disoccupazione, sulla domanda di lavoro e sul saldo migratorio. Al termine di questo esame ha ritenuto che la situazione economica nelle zone di Borken-Bocholt e di Siegen non consentiva a queste zone di fruire della deroga di cui all'art. 92, n.3, lett. c), del trattato, dato che le percentuali della disoccupazione in queste zone non differivano sufficientemente dalla media federale.
punto 11
Per una più ampia esposizione dei fatti, dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nei limiti necessari per il ragionamento della Corte.
punto 12
A sostegno del ricorso, il governo tedesco deduce che la decisione non è sufficientemente motivata sotto il profilo dell'art. 190 del trattato, contravviene all'art. 92 del trattato e costituisce uno sviamento di potere ed infine contiene errori di fatto.
punto 13
Nel primo mezzo il governo tedesco sostiene che la decisione impugnata contravviene all'art. 190 del trattato in quanto non effettua alcun accertamento di fatto da cui si desume che sussistono i presupposti per l'applicazione della norma. La motivazione della decisione non spiegherebbe infatti né perché gli aiuti concessi dal Land Nordrhein-Westfalen alterino o minaccino di alterare la concorrenza e distorcano gli scambi, né perchè la deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. a), del trattato non può valere per il Land Nordrhein-Westfalen, né perché la deroga di cui al punto e) non si applica al programma in questione nella parte in cui esso riguarda le zone di Borken-Bocholt e di Siegen.
punto 14
Nel secondo mezzo il governo tedesco assume che la Commissione ha trasgredito l'art. 92, n. 1, del trattato, in quanto non ha indicato nella decisione né i criteri seguiti per stabilire la compatibilità col trattato di un programma di aiuti con scopo regionale, né i fatti che consentono di valutare il programma in questione alla luce di detti criteri. D'altro canto, il governo tedesco, ricordando di non aver mai ammesso che gli aiuti con scopo regionale ricadessero automaticamente sotto il divieto dell'art. 92, n. 1, del trattato, sostiene che la Commissione avrebbe dovuto spiegare nella decisione perché il programma di aiuti in questione ricadesse sotto detta disposizione. Infine il governo tedesco assume che la decisione impugnata non fornisce alcuna spiegazione chiara dei motivi per i quali le sovvenzioni non potevano fruire delle deroghe contemplate dall'art. 92, n. 3, del trattato.
punto 15
E opportuno rilevare anzitutto che i due primi mezzi dedotti dal governo tedesco si risolvono in sostanza nel sostenere che la Commissione non ha adeguatamento chiarito nella decisione perché il programma di aiuti regionali del Land Nord-rhein-Westfalen ricadesse sotto l'art. 92, n. 1, del trattato e non potesse fruire né della deroga contemplata dalla leu. a) del n. 3 di detto articolo, né di quella contemplata dalla lett. c), per quanto riguarda le zone di Borken-Bocholt e di Siegen. Si devono quindi esaminare contemporaneamente questi due mezzi.
punto 16
Per valutare il merito, è necessario mettere anzitutto in evidenza taluni principi relativi all'applicazione dell'art. 92 del trattato a un programma di aiuti come quello su cui verte la presente causa.
punto 17
Anzitutto il fatto che detto programma di sovvenzioni sia stato adottato da uno Stato federato o da una collettività territoriale e non dall'autorità federale centrale non osta all'applicazione dell'art. 92, n. 1, del trattato, qualora ne ricorrano i presupposti. Questo articolo, infatti, nominando gli aiuti concessi « dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma », si riferisce a tutte le sovvenzioni finanziate col pubblico danaro. Ne consegue che gli aiuti concessi da enti regionali e locali degli Stati membri, indipendentemente dal loro statuto e dalla loro denominazione, sono soggetti al sindacato di conformità di cui all'art. 92 del trattato.
punto 18
Si deve ricordare inoltre che i programmi di aiuti possono, vuoi riguardare un intero settore economico, vuoi avere uno scopo regionale ed essere quindi destinati a stimolare le imprese ad investire in una determinata regione. L'art. 92, n. 1, del trattato non fa alcuna distinzione tra i vari tipi di sovvenzioni e non stabilisce che uno di essi rientri automaticamente nel suo campo d'applicazione. Benché possa emergere, in taluni casi, dalle circostanze stesse nelle quali l'aiuto è stato concesso che esso è atto a danneggiare gli scambi tra Stati membri e ad alterare o minacciare di alterare la concorrenza, spetta quanto meno alla Commissione indicare queste circostanze nella motivazione della decisione (vedasi sentenza 13 marzo 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek, cause riunite 296 e 318/82, Race. 1985, pag. 809, 817). Nell'ipotesi di un programma di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiarne le caratteristiche onde stabilire se, a causa dell'entità o dell'alta percentuale delle sovvenzioni, delle caratteristiche degli investimenti incentivati o di altre modalità del programma stesso, questo dia un notevole vantaggio ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e sia tale da favorire essenzialmente le imprese che partecipano agli scambi fra Stati membri.
punto 19
Quando un programma di aiuti con scopo regionale possiede le caratteristiche di cui all'art. 92, n. 1, del trattato, è necessario controllare se esso possa fruire di una delle deroghe contemplate dall'art. 92, n. 3, lett. a) e e), del trattato. A questo proposito l'uso dei termini « anormalmente » e « grave » nella deroga contenuta nella lett. a) dimostra che questa riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamene sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso. Invece la deroga di cui alla lett. c) ha una portata più ampia in quanto consente lo sviluppo di determinate regioni, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla lett. a), perché gli aiuti che vi sono destinati « non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse ». Questa disposizione attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale.
punto 20
In base ai principi così formulati, è opportuno esaminare se la decisione è insufficientemente motivata come sostiene la ricorrente e quindi illegittima sotto il profilo dell'art. 190 del trattato.
punto 21
In proposito si deve sottolineare che la Commissione si è limitata, nella decisione, a ripetere l'art. 92, n. 1, del trattato, senza riferirsi alle caratteristiche del programma di aiuti concessi dal Land Nordrhein — Westfalen per dimostrare che questo era incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato. Orbene, come si è rilevato sopra, la Commissione deve ottemperare in ogni caso all'obbligo di motivazione impostole dall'art. 190 del trattato, anche se si tratta di un programma di aiuti e se questo programma riguarda sovvenzioni con scopo regionale.
punto 22
Così stando le cose, si deve concludere che la decisione impugnata non soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 190 del trattato ed annullarla per inosservanza di forme sostanziali, senza che occorra esaminare gli altri mezzi dedotti dalla ricorrente.

Sentenza › Sulle spese

punto 23
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Commissione è rimasta soccombente va condannata quindi alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) La decisione della Commissione 23 luglio 1984 è annullata nella parte in cui dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi nel 1982 dal Land Nordrhein-Westfalen alle imprese ubicate nelle zone di sviluppo di Borken-Bocholt e di Siegen. 2) Le spese sono poste a carico della Commissione.

Firme

Mackenzie Stuart Moitinho de Almeida Koopmans Everling Kakouris Joliét Schockweiler Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 14 ottobre 1987. Il cancelliere P. Heim Per il presidente A. J. Mackenzie Stuart G. Bosco il presidente f. f.

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze