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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 13 luglio 1972, causa 90/71

Decisione
decisa il 1972-07-13
ECLI
ECLI:EU:C:1972:68

Epigrafe

Nella causa 90-71 GIORGIO BERNARDI, traduttore aggiunto presso il Parlamento europeo, residente in Lussemburgo-Howald, 5 rue Eugène Welter, con l'avvocato Italo D'Avanzo, del foro di Roma, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avvocato Victor Biel, 71 rue des Glacis, ricorrente, contro PARLAMENTO EUROPEO, rappresentato dal segretario generale sig. Hans Robert Nord, con l'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, Côte d'Eich, convenuto, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione 7 settembre 1971, del presidente del Parlamento europeo, pubblicata l'8 ottobre 1971, relativa alla promozione della sig.ra Anna-Maria Dell'Omodarme al grado LA 6 del ruolo linguistico, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente, A. M. Donner (relatore) e. R. Monaco, giudici; avvocato generale: K. Roemer, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
I fatti che sono all'origine della controversia e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
Il 7 luglio 1971, lamministrazione del Parlamento europeo pubblicava l'avviso di posto vacante n. 542, relativo ad un posto di traduttore, disponibile presso la sezione italiana dell'ufficio linguistico. La data ultima per la presentazione delle candidature era fissata al 20 luglio 1971.
paragrafo 3
All'avviso rispondevano, presentando la propria candidatura, la sig.ra Dell'Omodarme, il 14 luglio, e il sig. Bernardi, il 19 luglio.
paragrafo 4
Su relazione del segretario generale, il presidente del Parlamento nominava, il 7 settembre 1971, la sig.ra Dell'Omodar-me. La decisione di nomina veniva resa nota mediante affissione dall'8 al 22 ottobre 1971.
paragrafo 5
L'8 novembre 1971 il sig. Bernardi ha proposto il presente ricorso per ottenerne l'annullamento.
paragrafo 6
La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orate senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 7
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 17 maggio 1972.
paragrafo 8
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 28 giugno 1972.

SENTENZA › In fatto › II — Leconclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare ricevibile il ricorso; accoglierlo, e pertanto annullare la decisione del presidente del Parlamento 7 settembre 1971, relativa alla promozione della sig.ra Dell'Omodarme; dichiarare, di conseguenza, che il posto di cui all'avviso del 7 luglio 1971 è tuttora vacante, e disporre una nuova promozione, ai sensi dell'art. 45 dello statuto, con effetto dal 1o ottobre 1971; condannare il Parlamento alle intere spese di causa e ad ogni altro adempimento di diritto;
paragrafo 3
in subordine,
paragrafo 4
dare atto al ricorrente dell'offerta di provare con ogni mezzo idoneo che non è stato regolarmente seguito il procedimento previsto dall'art. 45 dello statuto, e in particolare che lo scrutinio per merito comparativo non è avvenuto in base ai rapporti informativi.
paragrafo 5
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 6
dichiarare ricevibile il ricorso; nel merito, dichiarare inammissibili, se non infondati, i mezzi dedotti dal ricorrente; dichiarare inammissibile l'offerta di prove da questo formulata in subordine; respingere gli argomenti e le conclusioni del ricorrente; statuire sulle spese secondo le norme vigenti.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Illegittimità della decisione, per violazione dell'art. 45 dello statuto

paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è illegittima in quanto l'amministrazione, non avendo a disposizione il suo rapporto informativo, non ha potuto effettuare lo scrutinio per merito comparativo prescritto dall'art. 45 dello statuto.
paragrafo 2
Il rapporto gli era stato trasmesso il 15 luglio 1971, affinché egli potesse presentare eventuali osservazioni. Poiché nella sintesi del documento figuravano apprezzamenti alquanto gravi sui suoi lavori, il ricorrente riteneva indispensabile rispondere in modo esauriente, ragion per cui tratteneva il rapporto informativo. Appena tornato dalle ferie, il 9 agosto 1971, egli chiedeva che gli venissero restituiti i documenti di cui aveva bisogno per rispondere a determinate affermazioni con-tenute nel rapporto. Con nota 26 ottobre 1971, prodotta col ricorso, egli portava a conoscenza della Corte, e quindi dell' amministrazione, le proprie osservazioni sul rapporto informativo.
paragrafo 3
Il convenuto avrebbe dovuto chiedere la restituzione del rapporto prima di adottare la decisione impugnata, il che non è stato fatto. Ciò prova che il Parlamento europeo non ha osservato le prescrizioni dell'art. 45, in particolare per quanto riguarda lo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti in possesso dei requisiti per essere promossi.
paragrafo 4
Il convenuto non può sostenere di aver tenuto conto del rapporto informativo in questione in quanto il segretario generale lo aveva firmato il 13 luglio 1971. Lo scrutinio per merito comparativo, per essere regolare e conforme all'art. 45 dello statuto, dev'essere effettuato unicamente in base ai rapporti firmati dai dipendenti interessati, ed eventualmente accompagnati dalle loro osservazioni.
paragrafo 5
Il convenuto assume che il rapporto informativo è stato trasmesso al ricorrente il 15 luglio 1971, con preghiera di restituirlo entro cinque giorni. Esso si trova invece tuttora nelle mani del ricorrente. Un ritardo del genere non si giustifica né con la pretesa assenza del ricorrente, né col suo desiderio di formulare osservazioni in merito al rapporto stesso. Il fatto che, il 19 luglio 1971, il ricorrente ha presentato la propria candidatura mediante raccomandata spedita da Lussemburgo prova già ch'egli avrebbe potuto restituire il rapporto prima che avesse luogo lo scrutinio per merito comparativo dei candidati. Inoltre, è inesatta l'affermazione del ricorrente secondo cui egli avrebbe provveduto a formulare le osservazioni al rapporto immediatamente dopo il suo ritorno a Lussemburgo (avvenuto il 2 agosto 1971, non già il 9): egli infatti ha svolto le pratiche necessarie solo in data 29 settembre 1971, e solo il 26 ottobre 1971 ha formulato (in una nota indirizzata alla Corte di giustizia, ma non all'amministrazione da cui dipende) le proprie osservazioni sul rapporto informativo. Questo modo di agire si spiega con l'intenzione del ricorrente di ostacolare il procedimento di nomina in corso. Egli riteneva, erroneamente, che la mancata restituzione del rapporto informativo avrebbe impedito la prosecuzione del procedimento stesso.
paragrafo 6
Qualora l'amministrazione non avesse proceduto all'esame comparativo dei rapporti, ciò potrebbe imputarsi unicamente alla circostanza che il ricorrente aveva trattenuto abusivamente il proprio rapporto. Data l'impossibilità materiale di procedere al suddetto esame, l'amministrazione ne sarebbe stata quindi dispensata.
paragrafo 7
Essa era del resto al corrente del rapporto informativo, poiché il segretario generale lo aveva firmato il 13 luglio. È quindi inesatta la tesi del ricorrente, secondo cui nell'adottare la desicione non si è te-nuto conto dei rapporti informativi. Né si può imputare all'amministrazione il non aver preso atto delle osservazioni del ricorrente, dal momento ch'esse sono state formulate dopo l'emanazione della decisione impugnata.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Inadeguata motivazione

paragrafo 1
Il ricorrente assume che la decisione non è adeguatamente motivata. Essa dovrebbe riferirsi ai rapporti informativi e allo scrutinio per merito comparativo. Una semplice allusione all'art. 45 dello statuto non è sufficiente per provare che questa norma è stata rispettata. L'art. 45 ha carattere imperativo, ed impone all'amministrazione l'obbligo di motivare le decisioni di promozione, in modo da rendere possibile il controllo della loro legittimità.
paragrafo 2
Il convenuto oppone che la tesi del ricorrente è in contrasto con la giurisprudenza della Corte (sentenza 6 maggio 1969, causa 21-68, Huybrechts contro Commissione, Raccolta 1969, pag. 85). La decisione impugnata è debitamente motivata, in quanto si riferisce allo statuto e in ispecie all'art. 45.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Sviamento di potere › a) Mancata comunicazione preventiva della decisione impugnata all'Ufficio di presidenza del Parlamento

paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata non è stata previamente comunicata all'Ufficio di presidenza del Parlamento, il che costituisce violazione della decisione adottata il 12 dicembre 1962 dallo stesso Ufficio (riv. 175/62 PE (BUR) 9012), che stabiliva, alla lettera c), che ad esso vanno previamente comunicate le decisioni relative all'assegnazione dei posti di categoria A. La decisione impugnata deve quindi essere annullata perché illegittima. In proposito non si può eccepire che i dipendenti della categoria LA non fanno parte della categoria A: l'art. 5, n. 2, dello statuto stabilisce infatti che i traduttori e gl'interpreti sono riuniti in un ruolo linguistico comprendente sei gradi, assimilati ai gradi da 3 a 8 della categoria A.
paragrafo 2
Il convenuto oppone che la decisione 12 dicembre 1962 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento prevede la comunicazione preventiva allo stesso Ufficio solo per le decisioni relative all'attribuzione di posti della categoria A. È ovvio che tale comunicazione non era necessaria per la decisione impugnata, relativa ad una nomina al grado LA 6. L'art. 5 dello statuto va interpretato tenendo conto della sua finalità che è quella di assimilare il quadro linguistico ai gradi da 3 a 8 della categoria A sul piano della retribuzione e delle altre prestazioni pecuniarie.
paragrafo 3
La decisione 12 dicembre 1962 stabilisce che l'autorità che ha il potere di nomina è la stessa per i dipendenti della categoria A (gradi 3 — 7) e per quelli del ruolo linguistico (fino al grado LA 6), con la riserva che le decisioni relative all'attribuzione di posti della categoria A vanno previamente comunicate all'Ufficio di presidenza.
paragrafo 4
Poiché nella fattispecie non era prescritta tale comunicazione, il convenuto non ritiene necessario prendere posizione in merito alle conseguenze giuridiche di un' eventuale infrazione delle norme contenute nella decisione 12 dicembre 1962.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Sviamento di potere › b) Sviamento di potere in senso stretto

paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che, col creare un posto vacante nell'interesse di un candidato che si voleva manifestamente favorire, il Parlamento ha violato gli artt. 4 e 7 dello statuto. Alla sig.ra Dell'Omodarme sono stati concessi, infatti, vantaggi non giustificati dall'interesse del servizio. Il modo d'agire del Parlamento nel corso del procedimento di nomina fornisce numerosi indizi i quali fanno ritenere che l'esito del procedimento stesso fosse già stato deciso in precedenza. Il periodo di affissione dell'avviso di posto vacante è stato stabilito in modo da rendere improbabile la presentazione della candidatura del ricorrente: questi, infatti, aveva lasciato Lussemburgo, per passare le vacanze in Italia, il 7 luglio 1971, giorno in cui veniva pubblicato l'avviso; l'amministrazione non poteva d'altra parte ignorare che il 20 luglio 1971, data ultima per la presentazione delle candidature, egli sarebbe stato ancora in ferie. Perciò, per quanto riguarda l'affissione dell'avviso di posto vacante, vi è stato almeno un tentativo di clandestinità che — dato l'esito della prima causa intentata dal ricorrente contro il Parlamento (sentenza 16 marzo 1971, causa 48-70, Bernardi contro Parlamento europeo, Raccolta 1971, pag. 175), causa avente ad oggetto l'annullamento di due nomine ad interim della sig.ra Dell'Omodarme al grado cui è stata ora promossa — non può avere avuto altro scopo che quello di facilitare tale promozione.
paragrafo 2
Nella replica, il ricorrente sostiene ancora una volta che il fatto di adottare una decisione di promozione in base a un rapporto informativo non firmato e incompleto, senza darne previa comunicazione all'Ufficio di presidenza del Parlamento, costituisce uno sviamento di potere commesso, probabilmente, nell'intento di dare un'apparenza di legalità ad una situazione dichiarata illegittima dalla Corte.
paragrafo 3
Il convenuto oppone che la presentazione della candidatura del ricorrente in data 19 luglio prova sufficientemente ch'egli era a conoscenza dell'avviso di posto vacante. Il Parlamento respinge formalmente l'accusa di aver cercato di agire in modo clandestino e assume di non aver mai potuto né voluto ammettere meschinità del genere.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato in cancelleria l'8 novembre 1971, il ricorrente ha chiesto alla Corte l'annullamento della decisione 7 settembre 1971 del presidente del Parlamento europeo, decisione resa nota mediante affissione il 12 ottobre 1971, e relativa alla promozione della sig.ra Dell'Omodarme ad un posto di traduttore di grado LA 6.
punto 2
A sostegno della domanda, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 25 e 45 dello statuto del personale, nonché della decisione 12 dicembre 1962 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento — relativa alla determinazione dell'autorità che ha il potere di nomina in seguito all'entrata in vigore dello statuto — e lo sviamento di potere.

SENTENZA › In diritto › Sul mezzo relativo alla violazione dell'art. 45 dello statuto

punto 3
L'art. 45 dello statuto stabilisce che la promozione avviene in base a scrutinio per merito comparativo dei dipendenti che possiedono i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui essi sono stati oggetto.
punto 4
Il ricorrente, che aveva presentato la propria candidatura per essere promosso al posto litigioso, deduce che, nella fattispecie, lo scrutinio per merito comparativo è stato incompleto, dal momento che l'amministrazione non disponeva del rapporto informativo di cui all'art. 43 dello statuto, redatto nei suoi confronti per il periodo 1969 — 1970.
punto 5
Il progetto di rapporto gli sarebbe stato infatti trasmesso con lettera 15 luglio 1971, ed egli lo avrebbe trattenuto al fine di formulare le proprie osservazioni; nel periodo di elaborazione della decisione impugnata, l'autorità competente non avrebbe quindi potuto disporre di tale rapporto.
punto 6
Il progetto di rapporto è stato comunicato al ricorrente il 15 luglio 1971, con preghiera di restituirlo debitamente firmato, ed eventualmente accompagnato dalle sue osservazioni, entro un termine massimo di cinque giorni.
punto 7
Invece di aderire a tale richiesta, il ricorrente chiedeva, con lettera 29 settembre 1971, che gli venissero trasmessi taluni documenti di cui aveva bisogno per poter formulare le sue osservazioni.
punto 8
Invece di restituire il progetto di rapporto con le suddette osservazioni all'amministrazione competente, il ricorrente allegava tali documenti al presente ricorso, depositato in cancelleria l'8 novembre 1971.
punto 9
Ammesso che un progetto di rapporto informativo, comunicato all'interessato affinché questi abbia modo di firmarlo e di presentare le sue osservazioni, possa essere considerato, prima della sua restituzione, come un rapporto atto a costituire la base dello scrutinio per merito comparativo di cui all'art. 45 dello statuto, risulta in ogni caso da quanto precede che il «rapporto» non era disponibile al momento dello scrutinio stesso per l'unica ragione che il ricorrente lo aveva trattenuto per quattro mesi.
punto 10
Stando così le cose, egli non può invocare le irregolarità eventualmente dipendenti dal suo stesso comportamento.
punto 11
Il mezzo va quindi respinto.

SENTENZA › In diritto › Sul mezzo relativo alla violazione dell'art. 25 dello statuto

punto 12
L'art. 25 dello statuto stabilisce che ogni decisione «presa a carico» di un dipendente dev'essere motivata.
punto 13
Perciò, assumendo che la decisione di promuovere un altro candidato ha un'incidenza negativa sulla propria posizione giuridica, il ricorrente sostiene che il provvedimento avrebbe dovuto essere motivato.
punto 14
Va rilevato che la decisione impugnata non doveva necessariamente essere motivata nei confronti del suo destinatario, cioè del dipendente promosso, i cui diritti non potevano essere lesi dall'atto in questione.
punto 15
Ai sensi dell'art. 45 dello statuto, l'autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati non prescelti, i quali potrebbero del resto essere danneggiati dalla motivazione.

SENTENZA › In diritto › Sul mezzo relativo alla violazione della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento

punto 16
La decisione 12 dicembre 1962 stabilisce fra l'altro che, ai fini dell'applicazione dell'art. 45 dello statuto ai dipendenti di categoria A fino al grado 7o incluso e del ruolo linguistico fino al grado 6o incluso, i poteri attribuiti dallo statuto all'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati dal presidente, su proposta del segretario generale.
punto 17
La stessa norma aggiunge, in fine, che tuttavia l'Ufficio di presidenza dev'essere previamente informato delle decisione relative ai posti di categoria A.
punto 18
Il ricorrente assume che detto Ufficio non è stato previamente informato della decisione impugnata, che sarebbe perciò illegittima.
punto 19
Poiché la norma richiamata fa in primo luogo una distinzione tra i dipendenti di categoria A e quelli del ruolo linguistico, la riserva finale relativa alle decisioni che riguardano posti di categoria A va conseguentemente interpretata nel senso ch'essa non si riferisce ai posti del ruolo linguistico.
punto 20
Il mezzo va quindi respinto.

SENTENZA › In diritto › Sul mezzo relativo allo sviamento di potere

punto 21
Il ricorrente sostiene che, in occasione della promozione litigiosa, il comportamento dell'amministrazione è stato dettato dalla volontà di evitare ch'egli presentasse la propria candidatura.
punto 22
Egli rileva in proposito la circostanza che l'affissione dell'avviso di posto vacante ha avuto luogo dal 7 al 20 luglio 1971, periodo in cui egli era in ferie.
punto 23
Questo periodo d'affissione sarebbe stato scelto appositamente, al fine di impedirgli di fare atto di candidatura.
punto 24
Del resto, sia le memorie prodotte dal ricorrente nel corso della fase scritta del procedimento, sia le osservazioni da lui formulate all'udienza sono concepite in termini che presuppongono un'atteggiamento malevolo dell'amministrazione nei suoi confronti e la ferma volontà di danneggiarlo.
punto 25
L'affissione dell'avviso di posto vacante è stata regolare.
punto 26
Il fatto stesso che il ricorrente, il 19 luglio 1971, ha presentato la sua candidatura dimostra d'altra parte ch'egli non è stato leso nei suoi diritti dalla scelta del periodo di affissione.
punto 27
Per il resto, nessuna delle circostanze accertate nella fattispecie conferma l'assunto del ricorrente.
punto 28
Il mezzo è quindi infondato, e il ricorso va respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
29/31 Il ricorrente è rimasto soccombente. A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le difese orali delle parti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto lo statuto del personale, in ispecie gli artt. 25 e 45, visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE (Prima Sezione), respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è respinto. 2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Firme

Mertens de Wilmars Donner Monaco Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 luglio 1972. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Prima Sezione J. Mertens de Wilmars

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze