Sez. 5, Sentenza n. 11809 del 19/05/2006 (Rv. 591053 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Appello successivo al primo - Proposizione in via principale anziché incidentale - "Inammissibilità" ex art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Portata endoprocessuale - Conversione dell'impugnazione - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, la regola, posta dall'art. 54, comma secondo, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, secondo la quale l'appello incidentale può essere proposto, "a pena d'inammissibilità", nell'atto di controdeduzioni, da depositare entro sessanta giorni dalla notifica dell'impugnazione principale, ha un'efficacia endoprocessuale - come l'analoga norma dettata in via generale dall'art. 343 cod. proc. civ. -, nel senso che dopo il deposito dell'atto di controdeduzioni - o della comparsa di risposta - non è più ammissibile la proposizione dell'impugnazione incidentale (salvo il caso previsto dal secondo comma dell'art. 343): ciò tuttavia non comporta, purché sia rispettato il termine prescritto per l'impugnazione incidentale, l'inammissibilità dell'appello erroneamente proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporlo solo incidentalmente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)