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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 6 maggio 1980, causa 152/79

Decisione
decisa il 1980-05-06
ECLI
ECLI:EU:C:1980:122

Epigrafe

Nel procedimento 152/79, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla High Court on Circuit (itinerante) riunita nella Contea di Sligo (Irlanda) nella causa dinanzi ad essa pendente fra Kevin Lee, Sligo, e Ministero dell'agricoltura, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, n. 72/159 (GU n. L 96, pag. 1), concernente l'ammodernamento delle aziende agricole, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › a) Normativa in materia

paragrafo 1
Ai termini della direttiva n. 72/159, completata dalla direttiva n. 75/268, gli Stati membri devono istituire un regime selettivo di incoraggiamento delle a-ziende agricole in grado di svilupparsi, volto a favorirne le attività e lo sviluppo in condizioni razionali (art.l). Ai sensi della suddetta direttiva, sono considerate aziende agricole in grado di svilupparsi quelle il cui imprenditore possiede determinati requisiti: in particolare egli deve esercitare l'attività agricola in via principale, possedere una sufficiente capacità professionale ed elaborare un piano di sviluppo dell'impresa (artt. 2 e 4) il quale dimostri che, una volta attuato, l'azienda agricola in via di ammodernamento sarà in grado di raggiungere almeno un reddito da lavoro paragonabile a quello di cui fluiscono le attività non agricole nella zona.
paragrafo 2
Fra gli altri obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva figurano, fra l'altro, l'istituzione di un regime di incoraggiamento alla tenuta della contabilità delle aziende agricole (art. 11), la concessione, su domanda, di un aiuto di avviamento alle associazioni riconosciute aventi come scopo l'assistenza interaziendale, una più razionale utilizzazione in comune del materiale agricolo o un'attività in comune (art. 12) e l'istituzione di regimi d'aiuto alle opere di irrigazione e di ricomposizione (art. 13).
paragrafo 3
Inoltre, gli aiuti degli Stati membri più cospicui di quelli contemplati dalla direttiva sono assoggettati a limitazioni. In alcuni casi, la direttiva vieta determinati aiuti (art. 14).
paragrafo 4
In Irlanda la direttiva è stata attuata mediante il piano di ammodernamento delle aziende agricole («Farm Modernization Scheme») adottato il 1o febbraio 1974 dal Ministro dell'agricoltura e della pesca.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › b) Gli antefatti

paragrafo 1
Il sig. Kevin Lee, appellante nella causa principale, lavora come impiegato presso la Ag-Tech Refinery, in Ballisodare, e nel tempo libero si dedica all'agricoltura.
paragrafo 2
Egli presentava al Ministro dell'agricoltura una domanda intesa ad ottenere, in base al piano di ammodernamento delle aziende agricole ed alla direttiva n. 72/159, un aiuto di 420 £ irlandesi per i lavori effettuati ai fini dell'installazione di un impianto idrico.
paragrafo 3
Il Ministro dell'agricoltura gli concedeva solo la somma di 15 £ irlandesi, motivando che i lavori effettuati dal Lee non attengono esclusivamente allo sviluppo o all'ammodernamento di aziende agricole, ma sono essenzialmente intesi a rifornire di acqua un certo numero di lotti destinati alla costruzione di case d'abitazione.
paragrafo 4
Nel gennaio 1978 il Lee conveniva il Ministro dell'agricoltura dinanzi alla Circuit Court della Contea di Sligo. Il Ministro dell'agricoltura sosteneva, in particolare, dinanzi a detto giudice che questo non era competente ad esaminare la domanda del Lee, poiché il piano irlandese di ammodernamento delle aziende agricole stabilisce che le decisioni del Ministro su qualsiasi questione riguardante il piano stesso o lavori effettuati a norma di questo non sono impugnabili (sezione 12 della parte VII del «Farm Modernization Scheme»).
paragrafo 5
Il 28 aprile 1978 la Circuit Court respingeva la domanda del Lee. Questo proponeva appello dinanzi alla High Court on Circuit (itinerante). Con ordinanza 4 aprile 1979, la High Court sottoponeva alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 6
«1. Se la direttiva del Consiglio n. 72/159/CEE, e in particolare i suoi artt. 13 e 14, si riferiscano esclusivamente al miglioramento delle a-ziende per scopi agricoli ovvero riguardino anche la sistemazione dei terreni per la costruzione di case d'abitazione destinate a persone che non siano attivamente occupate nell'agricoltura. 2. Se sia in contrasto con detta direttiva una disposizione, come quella contenuta nel ”Farm Modernization Scheme” adottato dal Ministro per l'agricoltura d'Irlanda il 1o febbraio 1974, in forza della quale ”le decisioni del Ministro su qualsiasi questione riguardante il piano o lavori effettuati a norma dello stesso non sono impugnabili”».
paragrafo 7
L'ordinanza di rinvio è stata registrata in cancelleria il 1o ottobre 1979.
paragrafo 8
Con ordinanza della Prima Sezione 23 gennaio 1980, la Corte, in base all'art. 104, § 3, del regolamento di procedura, ha deciso di concedere, a titolo di gratuito patrocinio, un sussidio destinato ad agevolare la rappresentanza dell'appellante nella causa principale.
paragrafo 9
In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte, hanno presentato osservazioni scritte il Lee, appellante nella causa principale, rappresentato dall'avvocato Mary, Robinson, Barrister at Law, istruita dai sigg. Adrian P. Bourke & Co., solicitors, il Ministro irlandese dell'agricoltura, appellato nella causa principale, rappresentato dal sig. Louis J. Dockery, Chief State Solicitor, in qualità di agente, assistito dall'avvocato Harold A. Whelehan, Barrister at Law, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Hendrik Bronkhorst e dalla sig.na Mary Minch, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti.
paragrafo 10
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › Sugli antefatti

paragrafo 1
Il sig. Kevin Lee, appellante nella causa principale, espone innanzitutto il punto di vista circa gli antefatti.
paragrafo 2
Nel 1972 egli acquistava una piccola tenuta composta di due appezzamenti, l'uno di 11 e l'altro di 4 acri. La presente controversia concerne solo quest'ultimo appezzamento.
paragrafo 3
Egli presentava una domanda intesa ad ottenere un aiuto per l'installazione di un impianto idrico sull'appezzamento di 4 acri contemporaneamente o quasi ad una domanda con cui sollecitava un aiuto per il miglioramento, sotto il profilo agricolo, dei due appezzamenti di cui si compone la sua tenuta. Poiché il Ministero dell'agricoltura dichiarava di non essere al corrente della domanda iniziale, egli presentava una nuova domanda nello stesso senso il 9 maggio 1976 e produceva, come prova, copia della prima istanza. I lavori di miglioramento dei due appezzamenti e di installazione di un impianto idrico sull'appezzamento di 4 acri venivano effettuati nel 1975. Il Lee effettuava trivellazioni e trovava l'acqua alla profondità di 280 piedi. Egli trasmetteva al Ministero dell'agricoltura talune ricevute da cui risultava che il costo delle trivellazioni e dell'installazione di una conduttura sotterranea che portava l'acqua ad un abbeveratoio per il bestiame era di circa 1400 £ irlandesi. In relazione a tale impianto, il Lee chiedeva, in base al piano di ammodernamento, un aiuto pari al 30 % della somma suddetta e su tale base esperiva, dinanzi alla Circuit Court un'azione civile intesa ad ottenere il pagamento di 420 £ irlandesi.
paragrafo 4
Oltre ad effettuare i lavori suddetti, il Lee installava nella sua tenuta, nello stesso periodo, un serbatoio d'acqua collegato, mediante un raccordo a T, alla conduttura principale che alimentava l'abbeveratoio. Il motivo di questi lavori era che egli aveva chiesto il permesso di sistemare due lotti per la costruzione di case d'abitazione sull'appezzamento di 4 acri ed intendeva venderli provvisti di acqua. Il Lee vendeva i due lotti ed otteneva il permesso di sistemarne un terzo. I tre lotti sono contigui ed hanno complessivamente una superficie di circa 1 acro e mezzo. Il resto dell'appezzamento è adibito a pascolo ed il bestiame può accedere all'abbeveratoio. Il Lee ha sostenuto di aver chiesto un aiuto per l'installazione dell'impianto idrico perché aveva bisogno di acqua per il suo appezzamento di 4 acri, altrimenti non avrebbe potuto adibirlo a pascolo.
paragrafo 5
Egli ha inoltre asserito che il serbatoio ed il raccordo a Τ destinati a fornire acqua alle abitazioni private erano stati installati a sue spese e non figuravano nelle fatture allegate alla domanda intesa ad ottenere, in forza del piano di ammodernamento, un aiuto pari ad una determinata quota delle spese di installazione dell'impianto idrico.
paragrafo 6
Il 17 agosto 1977 il Ministero dell'agricoltura approvava il versamento al Lee, in base al piano d'ammodernamento, della somma di 15 £ irlandesi corrispondente ad una percentuale delle spese sostenute per il prolungamento della conduttura sotterranea a partire dal confine occidentale dell'appezzamento e di quelle relative all'installazione dell'abbeveratoio. L'aiuto concesso non concerneva le spese delle trivellazioni effettuate per trovare l'acqua né le spese relative all'installazione di una pompa, e di conseguenza il Lee lo rifiutava considerandolo del tutto inadeguato ai lavori effettuati, che, a suo dire, erano essenziali per garantire il rifornimento di acqua a quella parte dell'appezzamento destinato ad uso agricolo. Successivamente il Ministero dell'agricoltura aumentava la somma offerta da 15 a 26 £ irlandesi, pur ribadendo il suo punto di vista secondo cui la maggior parte dei lavori effettuati avevano avuto lo scopo di rifornire d'acqua i lotti di terreno destinati alla costruzione di case d'abitazione.
paragrafo 7
Il Ministro dell'agricoltura, appellato nella causa principale, fornisce, a proposito dell'origine della.controversia, talune informazioni che, per quanto gli consta, concernono punti sui quali non vi è alcuna disputa.
paragrafo 8
Nel novembre 1974 il Lee chiedeva il permesso di sistemare una parte dell'appezzamento di 4 acri ai fini della costruzione di tre case d'abitazione separate. Egli otteneva tale permesso nel febbraio 1975 e successivamente vendeva due lotti sui quali esistono ora delle abitazioni. Nel febbraio 1975 l'interessato presentava al Chief Agricultural Officer locale una domanda per essere ammesso a fruire del piano d'ammodernamento delle aziende agricole. La domanda veniva accolta ed il Lee veniva classificato come imprenditore agricolo compreso nell'ambito d'applicazione dell'art. 14, n. 2, lett. a) della direttiva n. 72/159. L'esattezza di tale classificazione non è contestata nel presente procedimento. L'interessato acquistava in tal modo il diritto di chiedere un aiuto in base alla parte IV del piano d'ammodernamento delle aziende agricole, nella quale il Ministro dell'agricoltura ha contemplato, quale provvedimento facoltativo adottato in conformità all'art. 14, n. 2, lett. a) della direttiva n. 72/159, il versamento di determinati aiuti agli imprenditori agricoli che non possono fruire dei provvedimenti di incoraggiamento istituiti in base alle disposizioni vincolanti della direttiva. L'interessato non è un imprenditore agricolo a tempo pieno a trae buona parte dei suoi redditi da altre attività. Dopo essere stato ammesso a fruire del piano d'ammodernamento, l'interessato presentava al Ministro una domanda intesa ad ottenere un aiuto per lavori di miglioramento effettuati nei due appezzamenti della sua tenuta; egli presentava inoltre due domande distinte — di cui la prima restava senza seguito e veniva sostituita dalla seconda — intese ad ottenere un aiuto per l'installazione di un impianto idrico nell'appezzamento di 4 acri. Quest'ultima domanda ha dato luogo al presente procedimento. Va rilevato che l'interessato l'ha presentata dopo aver ottenuto il permesso di sistemare lotti edificabili. Fatta eccezione per la parte concernente il prolungamento della conduttura fino al pascolo e l'installazione dell'abbeveratoio, la suddetta domanda veniva respinta perché i lavori effettuati dall'interessato per rifornire d'acqua i suoi terreni avevano scopi estranei all'agricoltura, e più precisamente erano serviti ad approvvigionare d'acqua i lotti destinati all'edificazione di tre case d'abitazione indipendenti e che dovevano essere venduti dall'interessato. Almeno due di questi lotti sono stati venduti nel frat- tempo e su di essi sono state erette delle case d'abitazione da persone che non svolgono attività agricole nel fondo dell'interessato. Il fatto che l'impianto idrico per il quale l'interessato pretende un aiuto in base al piano di ammodernamento delle aziende agricole viene utilizzato per rifornire d'acqua dette abitazioni ha dato luogo alla presente domanda di pronunzia pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione

paragrafo 1
Il Lee precisa di aver presentato la domanda di aiuto in relazione ai lavori di trivellazione da lui effettuati per rifornire d'acqua il terreno destinato allo svolgimento di attività agricole, e di avere successivamente collegato a proprie spese a questo impianto, mediante un raccordo a T, un serbatoio, sicché ha potuto vendere il 35 % circa dell'appezzamento come suolo edificabile.
paragrafo 2
A suo avviso, la Corte, nell'interpretare la direttiva del Consiglio n. 72/159, deve precisare non solo se questa direttiva concerna esclusivamente il miglioramento delle aziende per fini agricoli, ma anche se una persona che chieda un aiuto in relazione ad un fondo rustico non possa, in seguito, sistemare una parte del suolo in vista dell'edificazione di case d'abitazione destinate ad essere occupate da persone che non esercitino alcuna attività agricola.
paragrafo 3
Il Ministro dell'agricoltura sostiene che la prima questione va risolta in senso negativo.
paragrafo 4
Nulla, nelle disposizioni e nel preambolo delle direttive nn. 72/159 e 73/131, consente di ritenere che sia lecito concedere contributi o aiuti alla costruzione di abitazioni o ai lavori destinati a corredarle di acqua, luce e simili.
paragrafo 5
La Commissione svolge osservazioni nel medesimo senso. I lavori di ammodernamento di cui trattasi sono presi in considerazione solo se si riferiscono ad aziende agricole.
paragrafo 6
L'art. 14 della direttiva n. 72/159 precisa che i «fabbricati aziendali» sono esclusi dalla sua sfera d'applicazione. Ciò implica a maggior ragione che l'art. 14 non concerne le abitazioni private.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla seconda questione

paragrafo 1
Secondo il Lee, si tratta di stabilire se l'istituzione di un regime amministrativo la cui applicazione è lasciata per intero alla discrezionalità dell'amministrazione costituisca attuazione appropriata e sufficiente di una direttiva e dei diritti che da questa derivano, anche se indirettamente, ai cittadini degli Stati membri della Comunità.
paragrafo 2
A questo proposito esiste una differenza fra la situazione di una persona che chiede l'applicazione a suo favore di una normativa puramente amministrativa, contenente una disposizione a norma della quale «le decisioni del Ministro su qualsiasi questione riguardante il piano o lavori effettuati a norma dello stesso non sono impugnabili», e la situazione di una persona che faccia valere il diritto ad una prestazione pecuniaria in base ad un regime istituito con un atto legislativo o regolamentare che stabilisca i criteri ed i requisiti necessari per fruire della prestazione. Sebbene si ammetta che la disposizione sopra citata non può escludere completamente la competenza dei tribunali irlandesi secondo la giurisprudenza irlandese, ciò non toglie che se detta disposizione produce un effetto nel diritto irlandese, tale effetto consiste nel privare il Lee di diritti indirettamente attribuitigli dal diritto comunitario.
paragrafo 3
La disposizione di cui trattasi, anche qualora non avesse efficacia giuridica, sarebbe comunque contestabile dal punto di vista del diritto comunitario, poiché potrebbe in pratica avere l'effetto di privare i singoli di diritti loro attribuiti o di dissuaderli dal farli valere.
paragrafo 4
Il Lee si chiede se i diritti attribuiti a una direttiva possano essere soppressi per effetto del metodo impiegato per dare attuazione alla direttiva stessa in uno Stato membro. Tale questione è diversa dalla questione se la direttiva del Consiglio n. 72/159 abbia efficacia diretta: essa concerne la determinazione della portata dei diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario, poiché le direttive del Consiglio mirano a che ai singoli vengano garantiti determinati diritti attraverso l'attuazione delle direttive stesse negli Stati membri.
paragrafo 5
Secondo il Lee tale questione va risolta in senso negativo.
paragrafo 6
Di conseguenza, si tratta di stabilire quale sia l'effetto, dal punto di vista del diritto comunitario, di un provvedimento nazionale che sopprima o affievolisca i diritti che la direttiva del Consiglio ha voluto siano garantiti ai singoli.
paragrafo 7
Qualora il provvedimento adottato per l'attuazione della direttiva n. 72/159 si rivelasse effettivamente difettoso — perché non attribuisce al Lee e ad altri interessati i diritti che la direttiva ha voluto fossero loro garantiti, oppure perché sopprime, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti lóro dalla stessa direttiva — il Lee sarebbe titolare di diritti direttamente attribuitigli dal diritto comunitario e che egli dovrebbe poter invocare dinanzi ai giudici irlandesi, nonostante la già citata disposizione del piano di ammodernamento.
paragrafo 8
In conclusione, il Lee suggerisce alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali nel modo seguente:
paragrafo 9
«1) La direttiva del Consiglio n. 72/159, e in particolare i suoi artt. 13 e 14, si riferiscono esclusivamente, per quanto concerne le domande di aiuto, al miglioramento delle aziende per scopi agricoli; tuttavia, qualora una domanda sia stata presentata o accolta in base ad un provvedimento nazionale emanato per l'attuazione della direttiva del Consiglio, questa non osta totalmente a che l'interessato venda una piccola parte del fondo, per il quale è stato concesso l'aiuto, per scopi estranei all'agricoltura, come la costruzione di case d'abitazione destinate a persone che non siano attivamente occupate nell'agricoltura. 2) La direttiva del Consiglio n. 72/159 va attuata negli Stati membri in maniera tale che i diritti che esse crea nell'ambito del diritto comunitario e vuole siano garantiti ai singoli negli Stati membri non siano affievoliti o soppressi per effetto del metodo impiegato per dare attuazione alla direttiva in un determinato Stato membro».
paragrafo 10
Il Ministro dell'agricoltura sostiene che le direttive nn. 72/159 e 73/131 lasciano agli Stati membri, conformemente all'art. 189 del Trattato, un ampio potere discrezionale quanto alla scelta della forma e dei mezzi di attuazione (si veda il terzo punto del preambolo della direttiva n. 72/159).
paragrafo 11
Di conseguenza, l'Irlanda ha deciso di adempiere gli obblighi impostile dalla direttiva mediante l'istituzione, da parte del Ministro dell'agricoltura, di un piano amministrativo. Questo piano è conforme all'art. 7 della direttiva n. 72/159. Il Ministro dell'agricoltura è l'autorità responsabile della gestione del piano e del rispetto delle disposizioni delle direttive. L'art. 12 della VII parte del piano dispone che «le decisioni del Ministro su qualsiasi questione riguardante il piano o lavori effettuati a norma dello stesso non sono impugnabili».
paragrafo 12
Tuttavia, il Ministro non nega che l'omissione, da parte sua, di istituire il sistema contemplato dalle direttive e di rispettare le disposizioni delle direttive stesse, giustificherebbe l'esperimento di un'azione nei suoi confronti dinanzi ai giudici irlandesi. Del pari egli è tenuto, nel gestire il piano in conformità alle direttive, a rispettare i principi generali del diritto («principles of natural justice») ed i principi garantiti dalla Costituzione. Nel caso presente non è stata proposta nessuna domanda relativa a violazione dei suddetti principi.
paragrafo 13
Per contro, i giudici irlandesi non sono competenti a dichiarare che una domanda di aiuto presentata in base al piano va accolta, né possono sostituire la loro valutazione a quella del Ministro.
paragrafo 14
Concludendo, il Ministro dell'agricoltura ritiene che la seconda questione vada risolta in senso negativo.
paragrafo 15
La Commissione, basandosi sugli scopi e sulla lettera della direttiva del Consiglio concernente l'ammodernamento delle aziende agricole, sostiene che questa dev'essere attuata dagli Stati membri mediante provvedimenti che creino per i singoli diritti che questi possano invocare in giudizio. Di conseguenza, si deve accertare quali siano i rimedi giuridici idonei a tutelare tali diritti. A questo proposito la Commissione si richiama alla giurisprudenza della Corte (sentenza 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe-Zentralfinanz eG e Rewe-Zentral AG e/Landwirtschaftskammer für das Saarland, Racc. 1976, pag. 1989, e 16 dicembre 1976, causa 45/76, Cornet BV c/Produktschap voor Siergewassen, ibidem, pag. 2043). Nella sentenza Rewę, la Corte ha dichiarato che «secondo il principio della collaborazione, enunciato dall'art. 5 del Trattato, è ai giudici nazionali che è affidato il compito di garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi efficacia diretta. Conseguentemente, in mancanza di una specifica disciplina comunitaria, è l'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro che designa il giudice competente e stabilisce le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie aventi efficacia diretta, modalità che non possono, beninteso, essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale».
paragrafo 16
Siccome, per la corretta applicazione della direttiva di cui trattasi, è necessario che i provvedimenti nazionali di attuazione creino determinati diritti, la Commissione assume che l'esercizio di questi diritti, indirettamente creati dalla direttiva, deve poter essere garantito mediante l'esperimento dei normali rimedi contemplati dal diritto nazionale. Per raggiungere gli scopi ed adempiere pienamente gli obblighi contemplati dalla direttiva, gli Stati membri devono creare una situazione che attribuisca agli amministrati diritti tutelabili mediante i normali mezzi di impugnazione, quali che siano, previsti dal diritto di ciascuno Stato membro. Per poter far valere i diritti così creati, direttamente o indirettamente, in base alla legislazione comunitaria, gli amministrati devono poter disporre di rimedi giuridici. Qualora siffatti rimedi non esistessero, non solo gli scopi della direttiva sarebbero compromessi, ma inoltre risulterebbe impossibile pervenire al necessario grado di uniformità nell'applicazione della direttiva e dei provvedimenti nazionali emanati in base a questa, fra cittadini dei vari Stati membri o perfino tra cittadini dello stesso Stato membro. Orbene, conformemente agli artt. 5 e 7 del Trattato CEE, il diritto comunitario richiede un certo grado di uniformità nell'applicazione delle direttive, anche se, in via di principio, queste non hanno efficacia diretta. Per questo motivo, la Commissione, basandosi sulle sentenze sopra menzionate, ritiene che, per quanto riguarda la tutela giuridica che gli Stati membri devono garantire nel dare attuazione alla direttiva di cui trattasi, si applichi lo stesso principio sancito in dette sentenze, e cioè che le modalità delle azioni giudiziali intese a tutelare i diritti attribuiti ai singoli dai provvedimenti nazionali adottati per l'attuazione della direttiva non possono essere meno favorevoli delle modalità di analoghe azioni relative a provvedimenti puramente nazionali ma destinati ad attribuire determinati diritti ai cittadini.
paragrafo 17
Secondo la Commissione, le autorità irlandesi competenti, istituendo il «Farm Modernization Scheme», hanno inteso creare determinati diritti per i singoli amministrati che rispondano ai requisiti ed alle definizioni di tale provvedimento. Il piano irlandese di ammodernamento è quindi conforme ai cirteri di diritto comunitario sopra indicati.
paragrafo 18
La Commissione sostiene che la disposizione secondo cui le decisioni del Ministro non sono impugnabili viene interpretata dai giudici irlandesi nel senso che essa non esclude nessun mezzo di impugnazione che sarebbe altrimenti esistito. Di conseguenza la disposizione di cui trattasi è compatibile con la direttiva.
paragrafo 19
In conclusione, la Commissione propone alla Corte di risolvere le questioni sollevate dalla High Court come segue:
paragrafo 20
«1. La direttiva n. 72/159 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole, ed in particolare i suoi artt. 13 e 14, concerne esclusivamente il miglioramento delle aziende per scopi agricoli e non riguarda il miglioramento delle case d'abitazione. 2. L'attuazione della direttiva n. 72/159 deve operarsi mediante provvedimenti nazionali che creino per i singoli diritti che devono essere tutelati con i normali mezzi di impugnazione contemplati dal diritto nazionale. Qualsiasi disposizione nazionale che abbia l'effetto di escludere interamente o in parte i normali mezzi di impugnazione è incompatibile con la direttiva».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
L'appellante nella causa principale, rappresentato dal l'avvocato M. Robinson, barrister, l'appellato nella causa principale, rappresentato dall'avvocato H. Whelehan, barrister, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Bronkhorst e dalla sig.na M. Minch, in qualità di agenti, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 13 febbraio 1980.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 20 marzo 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 4 aprile 1979, pervenuta in cancelleria il 1o ottobre 1979, la High Court d'Irlanda ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, n. 72/159, concernente l'ammodernamento delle aziende agricole (GU n. L 96, pag. 1).
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia relativa ad una domanda intesa ad ottenere un aiuto per l'installazione di un impianto idrico in forza del «Farm Modernization Scheme» (piano d'ammodernamento delle aziende agricole), adottato dal Ministro irlandese dell'agricoltura e della pesca per l'attuazione della precitata direttiva n. 72/159, nonché della direttiva del Consiglio 15 maggio 1973, n. 73/131, relativa al premio di orientamento contemplato dall'art. 10 della direttiva n. 72/159 (GU n. L 153, pag. 24).
punto 3
Il giudice nazionale ha ritenuto l'interpretazione della direttiva n. 72/159, e in particolare degli artt. 13 e 14 di questa, necessaria per consentirgli di valutare la compatibilità, con la stessa direttiva, del provvedimento irlandese adottato per la sua attuazione.

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione

punto 4
Con la prima questione si chiede se la direttiva n. 72/159, e in particolare, i suoi artt. 13 e 14, si riferiscano esclusivamente al miglioramento delle aziende per scopi agricoli oppure riguardino anche la sistemazione dei terreni per la costruzione di case d'abitazione destinate a persone che non siano attivamente occupate nell'agricoltura.
punto 5
Come risulta dai suoi due primi considerandi, la direttiva n. 72/159 mira a contribuire alla riforma delle strutture agrarie, che costituisce un elemento fondamentale dello sviluppo della politica agricola comune. L'art. 1 prescrive agli Stati membri, allo scopo di creare le condizioni strutturali che consentano il sensibile miglioramento del reddito e delle condizioni di lavoro e di produzione nell'agricoltura, di istituire un regime selettivo di incentivi a favore delle aziende agricole in grado di svilupparsi, inteso a favorirne le attività e lo sviluppo in condizioni razionali.
punto 6
L'art. 13 della direttiva mira a favorire le opere d'irrigazione e di ricomposizione intese ad ammodernare le aziende agricole che posseggono i requisiti prescritti dall'art. 2 della stessa direttiva. Tali requisiti concernono l'imprenditore — il quale deve avere come principale occupazione l'agricoltura e pos-sedere una sufficiente capacità professionale — la contabilità e il piano di sviluppo dell'azienda, nonché il reddito di lavoro di questa. L'art. 14, ri. 2, della direttiva riguarda le aziende agricole prive dei suddetti requisiti, ma alle quali gli Stati membri possono ugualmente concedere determinati aiuti. In particolare, esso stabilisce al secondo comma, lett. a) — disposizione che, secondo le parti nella causa principale, va applicata nella fattispecie — che gli Staţi membri possono concedere, per un determinato periodo, aiuti transitori ad imprenditori che non sono in grado di raggiungere il reddito da lavoro fissato dalla direttiva né possono ancora fruire delle indennità contemplate dalla direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, n. 72/160, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (GU n. L 96, pag. 9).
punto 7
Da tali disposizioni risulta che la direttiva n. 72/159 in generale, ed i suoi artt. 13 e 14 in particolare, concernono unicamente il miglioramento dei terreni per scopi agricoli nell'ambito della riforma delle strutture agrarie e non possono applicarsi all'installazione di impianti idrici effettuata in vista della costruzione di case d'abitazione.
punto 8
La prima questione va pertanto risolta nel senso che la direttiva n. 72/159, e in particolare i suoi artt. 13 e 14, riguardano esclusivamente lo sviluppo delle aziende per scopi agricoli.
punto 9
Spetta al giudice nazionale stabilire se i lavori d'installazione di un impianto ìdrico oggetto della causa principale siano stati effettuati principalmente per il rifornimento di case d'abitazione o se riguardino in parte l'ammodernamento di un'azienda agricola.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione

punto 10
L'art.12 della parte VII del «Farm Modernization Scheme» irlandese dispone che le decisioni del Ministro su qualsiasi questione riguardante il piano o lavori effettuati a norma dello stesso non sono impugnabili («shall be final»). Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede se una disposizione siffatta sia in contrasto con la direttiva n. 72/159.
punto 11
Secondo le informazioni fornite alla Corte dalle parti nella causa principale e dalla Commissione, una disposizione come il precitato art. 12 non osta alla proposizione di ricorsi giurisdizionali concernenti la legittimità delle decisioni del Ministro alla stregua del diritto irlandese. Non spetta però alla Corte di giustizia interpretare, nell'ambito delle funzione ch'essa deve svolgere a norma dell'art. 177 del Trattato, il diritto interno di uno Stato membro. La questione del giudice a quo va pertanto intesa nel senso ch'essa mira a stabilire quali obblighi siano imposti dalla direttiva agli Stati membri per quanto concerne le impugnazioni esperibili da parte di coloro che hanno chiesto di fruire dei vantaggi ch'essa contempla.
punto 12
Ai termini dell'art. 189 del Trattato, le direttive vincolano gli Stati membri destinatari per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lasciano loro la scelta della forma e dei mezzi. La soluzione della questione sollevata dal giudice nazionale dipende pertanto dal risultato che la direttiva n. 72/159 mira a raggiungere. E quindi necessario esaminare le disposizioni e gli scopi di tale direttiva per accertare se il risultato da essa perseguito implichi che agli interessati venga consentito di proporre ricorsi giurisdizionali avverso le decisioni amministrative relative alla concessione o al rifiuto dei vantaggi contemplati dalla direttiva.
punto 13
La direttiva n. 72/159 concerne la concessione, da parte degli Stati membri, di incentivi finanziari intesi a migliorare le condizioni strutturali dell'agricoltura. Al titolo I essa fa obbligo agli Stati membri di istituire un regime selettivo d'incoraggiamento delle aziende agricole in grado di svilupparsi, i cui titolari abbiano elaborato un progetto di sviluppo conforme a quanto prescritto dalla direttiva. Il compito di definire taluni requisiti che determinano la sfera d'applicazione di questo regime selettivo — ad esempio, l'esercizio dell'attività agricola come principale occupazione dell'imprenditore e la sufficiente capacità professionale dello stesso — è lasciato, entro certi limiti, a ciascuno Stato membro. A norma dell'art. 7, gli Stati membri designano le autorità incaricate di esaminare le domande presentate dalle persone che intendano fruire degli incentivi e di approvare i progetti di sviluppo; gli Stati membri stabiliscono inoltre il procedimento di esame e di approvazione. Il titolo II contempla altri provvedimenti a favore delle aziende agricole; gli Staţi membri sono tenuti ad istituire taluni regimi d'incoraggiamento o d'aiuto ed hanno la facoltà di concedere determinati aiuti transitori o speciali. Infine, al titolo III è stabilito che talune spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai provvedimenti contemplati dalla direttiva sono imputabili al FEAOG; gli Stati membri, nel comunicare le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative a norma della direttiva, devono illustrare il nesso esistente sul piano regionale tra il provvedimento di cui trattasi e la situazione economica e le caratteristiche delle strutture agrarie.
punto 14
Da queste disposizioni risulta che spetta direttamente agli Stati membri attuare, in base a criteri comuni, l'azione voluta dalla Comunità e determinare, alle condizioni da questa stabilite, la misura in cui tale azione dev'essere intensificata o concentrata in determinate regioni.
punto 15
Così stando le cose, e in mancanza di indicazioni in senso contrario nella direttiva, questa va intesa nel senso ch'essa obbliga, o a seconda dei casi autorizza, gli Stati membri ad istituire o a mantenere in vigore regimi che rispondano globalmente ai criteri stabiliti dalla Comunità per quanto concerne la riforma delle strutture agricole, ma che, per il resto, siano strutturati conformemente al diritto nazionale di ciascuno Stato membro.
punto 16
Ne consegue che la direttiva n. 72/159 non stabilisce obblighi particolari per quel che riguarda la possibilità di proporre ricorsi giurisdizionali contro le decisioni amministrative emesse nell'ambito delle disposizioni nazionali adottate per la sua attuazione, e che tale problema va risolto in base al diritto nazionale di ciascuno Stato membro.
punto 17
La seconda questione va pertanto risolta nel senso che l'attuazione della direttiva n. 72/159 non implica obblighi particolari, per gli Stati membri destinatari, di consentire ricorsi giurisdizionali a coloro che hanno chiesto di fruire dei vantaggi contemplati dalla direttiva stessa.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 18
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court d'Irlanda con ordinanza 4 aprile 1979, dichiara: 1o La direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, n. 72/159, ed in particolare i suoi artt. 13 e 14, riguardano esclusivamente lo sviluppo delle aziende per scopi agricoli. 2o L'attuazione della direttiva n. 72/159 non implica obblighi particolari, per gli Stati membri destinatari, di consentire ricorsi giurisdizionali a coloro che hanno chiesto di fruire dei vantaggi contemplati dalla direttiva stessa.

Firme

Kutscher O'Keeffe Touffait Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 6 maggio 1980. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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