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Sez. 3, Sentenza n. 721 del 02/05/1968 Ud. (dep. 25/06/1968) Rv. 108416 - 01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME -PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO - NOZIONE - VARIETA DI FORME -ACCOMPAGNAMENTO DELLA PROSTITUTA SUL LUOGO DI ESERCIZIO DEL MERETRICIO - E FAVOREGGIAMENTO.*
Stato
decisa il 1968-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108416-01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME -PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO - NOZIONE - VARIETA DI FORME -ACCOMPAGNAMENTO DELLA PROSTITUTA SUL LUOGO DI ESERCIZIO DEL MERETRICIO - E FAVOREGGIAMENTO.*

Il delitto di favoreggiamento dell'altrui prostituzione, nella sua accezione piu ampia e concettuale comprende qualsiasi attivita che faciliti e renda piu agevole la prostituzione d'una persona, potendo essa esplicarsi nelle forme piu varie, non esclusa quella di accompagna re la prostituta sui luoghi prescelti per l'Esercizio del meretricio e di riaccompagnarla, a convegni ultimati, alla sua abitazione, dato che anche in tal modo l'accompagnatore pone in essere una condizione piu favorevole perche la prostituzione abbia luogo. (V. 104240, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)