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Sez. 1, Sentenza n. 30843 del 01/04/2004 Cc. (dep. 14/07/2004) Rv. 228847 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Stato di carcerazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228847-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

La sospensione della pena in caso di presentazione dell'istanza di revisione è subordinata solo alla condizione che una pena sia in fase esecutiva, perché lo scopo della norma è quello di evitare l'esecuzione di una condanna suscettibile di divenire ingiusta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato una decisione di rigetto della richiesta di sospensione avanzata da un condannato latitante, fondata sul fatto che l'esecuzione della pena non era in atto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 635, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 635, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)