Sez. 2, Sentenza n. 1666 del 01/06/1971 (Rv. 352110 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - ESCLUSIONE DELL'INVALIDITA - INDAGINE SULLA DIMINUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO SULLA QUALITA E POSSIBILITA DI LAVORO - SUPERFLUITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - ESCLUSIONE DELL'INVALIDITA - INDAGINE SULLA DIMINUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO SULLA QUALITA E POSSIBILITA DI LAVORO - SUPERFLUITA.*
Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, in cui si discute del diritto dell'assicurato alla pensione di invalidita, qualora il giudice di merito abbia accertato che la malattia invalidante manchi o sia di entita scarsamente apprezzabile, l'indagine sulla diminuzione della capacita di guadagno e sul grado di essa, sulla possibilita del lavoratore minorato di svolgere un lavoro confacente con le residue energie lavorative, in modo continuativo e non usurante, sulla qualita - confacente o meno - dell'eventuale lavoro, non assume Rilevanza decisiva per l'esistenza del diritto alla pensione di invalidita, in quanto l'elemento della riduzione della capacita di guadagno deve concorrere con l'infermita in grado invalidante la quale resta pur sempre la componente principale, cui deve rapportarsi, in nesso di tutta causalita, quella riduzione, idonea soltanto a porre in evidenza lo stato di invalidita, ma non a costituirlo di per se sola. (V 2007'69, mass n 341236).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)