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Sez. 2, Sentenza n. 843 del 31/01/1983 (Rv. 425600 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONE - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTESTAZIONI - IN GENERE - DECISIONE RELATIVA - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425600-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONE - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTESTAZIONI - IN GENERE - DECISIONE RELATIVA - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - NECESSITÀ.*

Il potere del giudice istruttore di approvare e di rendere esecutivo, con ordinanza, il progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico d'ufficio, presuppone che esista, al riguardo, l'accordo espresso o tacito di tutte le parti, mentre se taluno dei condividenti si oppone il giudice istruttore non può emettere la relativa ordinanza, ma deve rimettere la causa al collegio, a norma dell'art. 187 cod. proc. civ., per la decisione con sentenza. (V 1757/80, mass n 405386; (V 1012/80, mass n 404460).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)