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Sez. 2, Sentenza n. 23860 del 15/11/2011 (Rv. 620159 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Mancata indicazione nel verbale di accertamento della sanzione edittale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa ad omessa indicazione della pena accessoria.
Stato
decisa il 2011-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620159-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di violazioni amministrative, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione notificato al trasgressore, della sanzione edittale da corrispondere non è di per sè causa di nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore e non risultandone menomato il diritto di difesa di questi, a condizione che nel verbale siano correttamente indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione. (Fattispecie in tema di omessa indicazione, nel verbale di contestazione, della sanzione accessoria della sospensione della carica di amministratore per la contestata violazione dell'art. 52 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)