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Sez. 1, Sentenza n. 5165 del 26/05/1994 (Rv. 486783 - 01)

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Surrogazione legale dell'assicuratore | Danneggiato - Indennizzo - Riscossione - Assicuratore - Surroga - Diritto - Mancato esercizio - Danneggiato - Azione per il risarcimento totale - Esperibilità.
Stato
decisa il 1994-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486783-01

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Surrogazione legale dell'assicuratore

Il diritto di surroga nelle ragioni dell'assicurato, previsto dall'art. 1916 cod. civ., non sorge in modo automatico, per effetto del pagamento dell'indennità assicurativa, ma solo quando l'assicuratore chiede al danneggiante il rimborso dell'indennità. Pertanto, ove non risulti che l'assicuratore abbia esercitato tale facoltà, il danneggiato, anche se ha riscosso l'indennizzo, può agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)