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Sez. 1 - , Sentenza n. 25356 del 05/04/2019 Ud. (dep. 07/06/2019) Rv. 275847 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Art. 512, comma 1, cod. proc. pen. – Incidente probatorio – Applicabilità – Ragioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275847-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE

L'art. 512, comma 1, cod. proc. pen. trova applicazione anche quando risulti impossibile, per fatto non riconducibile alla parte processuale interessata, l'esame di persona chiamata a rendere dichiarazioni in sede di incidente probatorio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto utilizzabili, ai fini della prova dell'addebito mosso agli imputati di aver compiuto attività dirette a procurare l'immigrazione clandestina via mare di cittadini extracomunitari, le dichiarazioni predibattimentali di alcuni di questi, resisi irreperibili all'incidente probatorio fissato per la loro escussione, di cui il pubblico ministero aveva fatto richiesta venti giorni dopo lo sbarco, rilevando come la loro mancata comparizione costituisse, in prognosi postuma, un evento inatteso alla luce dei tempi celeri di convocazione e della sistemazione offerta in idonei centri di accoglienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)