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Sez. 1, Sentenza n. 11476 del 05/03/1987 Ud. (dep. 12/11/1987) Rv. 176984 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE - IMPUTATO - ONERE DI ALLEGAZIONE DI ELEMENTI DI INDAGINE - INOTTEMPERANZA - DOVERE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1987-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176984-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE - IMPUTATO - ONERE DI ALLEGAZIONE DI ELEMENTI DI INDAGINE - INOTTEMPERANZA - DOVERE DEL GIUDICE.*

L'imputato, nel caso in cui intenda far valere nel giudizio una causa di giustificazione in suo favore, non ha già l'Onere di fornire la prova rigorosa di quanto da lui affermato al riguardo, bensì di indicare tutti quegli elementi su cui il giudice potrà indirizzare le indagini e gli accertamenti circa la sussistenza della scriminante. Tuttavia in caso di inadempimento dell'Onere di allegazione da parte dell'imputato di elementi di indagine il giudice, qualora le risultanze processuali glielo impongano, e proprio sotto l'aspetto probatorio, ha l'Obbligo di rilevare la sussistenza dell'esimente, da accertarsi con o senza l'ausilio dell'imputato, il quale resta sempre libero di privilegiare una linea difensiva al posto di un'altra. (contra mass n 157005; (contra mass n 172280).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 50, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 53 CORTE COST., Cod. Pen. art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)