Sez. 5, Sentenza n. 12611 del 19/05/2008 (Rv. 603157 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - BENI NON COMPRESI | Beni culturali - Attivo ereditario - Esclusione - Requisiti - Attestato della sopraintendenza - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - BENI NON COMPRESI
In materia di successioni, i beni culturali sono esclusi dall'attivo ereditario, purchè sia certificato che gli obblighi di conservazione e protezione derivanti da tale vincolo siano stati assolti; ne deriva la corretta inclusione dell'immobile vincolato nella dichiarazione di successione, nel caso in cui questo non potesse godere dell'esenzione d'imposta, essendo stato negato dalla sopraintendenza l'attestato di assolvimento degli obblighi indicati.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 13, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 25 com. 2, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 30 com. 1 n. 3, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 30 com. 1 n. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)