Sez. 1, Sentenza n. 9866 del 03/10/1996 Ud. (dep. 20/11/1996) Rv. 206074 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA | Edificio in condominio - Lavori riguardanti parti comuni - Responsabilità del singolo condomino - Sussistenza - Irrilevanza della causa che ha determinato il pericolo.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA
L'obbligo giuridico del proprietario di rimuovere il pericolo derivante dalla minacciante rovina di parti comuni di un edificio - la cui violazione integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 677 cod. pen. - è del tutto indipendente dalla causa che ha determinato il pericolo, sicché è irrilevante l'origine del pericolo stesso e, tanto meno, la sua attribuibilità all'obbligato o la sua derivazione da caso fortuito o da forza maggiore, quale addirittura un terremoto; nel caso si tratti di condominio, in assenza dell'amministratore, l'amministrazione della cosa comune spetta a ciascuno ed a tutti i condomini, secondo i principi che disciplinano la comunione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 677 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)