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Sez. 1, Sentenza n. 9483 del 13/09/1993 (Rv. 483730 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Revisione - Assegno - Aumento in misura superiore alla svalutazione monetaria successiva alla pronunzia di divorzio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483730-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere

In tema di revisione dell'assegno di divorzio, ex primo comma dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (modificato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436 e dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74), non viola il giudicato un aumento dell'assegno di divorzio in misura superiore alla svalutazione monetaria intervenuta successivamente alla pronunzia di divorzio, atteso che il provvedimento che stabilisce il detto assegno costituisce un giudicato "rebus sic stantibus" su diritti patrimoniali e che i giustificati motivi (sopravvenuti), che consentono la revisione dell'assegno di divorzio, ai sensi del citato art. 9, vanno individuati sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni economiche dell'obbligato e dell'avente diritto, nell'ambito della quale possono assumere rilievo anche elementi diversi dagli effetti della svalutazione monetaria.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)