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Sez. 2, Sentenza n. 39966 del 12/11/2025 Ud. (dep. 11/12/2025) Rv. 288974-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rigetto in primo grado della domanda risarcitoria, non impugnato in appello dalla parte civile - Cessazione degli effetti della costituzione di parte civile - Sussistenza - Avviso di fissazione dell’udienza di trattazione dei ricorsi presentati dagli imputati e dalle altre parti civili - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288974-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di giudizio di cassazione, l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione dei ricorsi presentati dagli imputati e dalle altre parti civili, la cui domanda non sia stata definitivamente giudicata, non è dovuto alla parte civile che non abbia impugnato in appello il rigetto, nei propri confronti, della domanda risarcitoria, in quanto il giudicato formatosi sulla stessa estingue la sua pretesa, con cessazione degli effetti della costituzione a suo tempo effettuata.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)