Sez. 1, Sentenza n. 1032 del 13/11/2018 Cc. (dep. 10/01/2019) Rv. 274792 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale – Brevità della residua pena espianda – Ostatività – Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di misure alternative alla detenzione, non è ostativa all'ammissione del condannato all'affidamento in prova al servizio sociale – in costanza degli ulteriori presupposti – la brevità della residua pena espianda (nella specie, mesi due di arresto), atteso che detta misura è finalizzata a favorire il percorso risocializzante proprio di chi debba scontare pene detentive brevi.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)